Paolo Soro

Scissione totale non proporzionale con neutralità fiscale, niente abuso

Nella riorganizzazione societaria, anche se l'istante ha preferito percorrere la via più tortuosa, secondo l’Agenzia delle entrate non sono riscontrabili finalità elusive.

Non realizza alcun vantaggio fiscale e, quindi, non è abusiva la scissione totale non proporzionale asimmetrica di una società in favore di tante beneficiarie unipersonali quanti sono i suoi soci, seguita dall’incorporazione di queste da parte della società totalmente controllante.

Questo perché, chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 70/2018, l’operazione si svolge in regime di neutralità fiscale.

Il quadro della situazione

La società istante detiene una partecipazione al capitale sociale di un’altra tramite un’ulteriore compagine.

Quest’ultima, per scongiurare effetti negativi derivanti da alcune modifiche intervenute nella disciplina del settore di appartenenza, decide di avviare una riorganizzazione societaria per semplificare e rendere più efficiente la struttura del gruppo.

Ciò avviene anche attraverso la stipula di un patto parasociale tra gli ex soci della scindenda, che consente di mantenere inalterati gli equilibri e gli assetti di controllo e di governance.

È così che la compagine in questione programma la sua scissione totale a favore di un numero di società per azioni neo costituite (NewCo) pari al numero dei soci della stessa, con trasferimento pro-quota delle perdite fiscali a ciascun socio, e la successiva fusione di queste nella società totalmente controllante (nel caso concreto, la fusione per incorporazione della NewCo da parte del suo unico socio, l’istante).

Le osservazioni dell’Agenzia

In sostanza, nell’interpello viene descritta una operazione particolarmente complessa che, secondo l’Agenzia, porta allo stesso risultato che si sarebbe ottenuto con un’unica trasformazione rappresentata dalla scissione della compagine direttamente a favore dei propri soci, in regime di neutralità fiscale e con conseguente trasferimento pro-quota delle perdite fiscali.

Naturalmente, le operazioni rappresentate dovranno essere realizzato nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 173, comma 9, e 172, commi 5 e 6, del Tuir.

Fonte: Fisco-Oggi

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