Paolo Soro

Scissione parziale proporzionale: via libera con divisione di attività

Non configura abuso del diritto tributario un’operazione finalizzata alla ripartizione della struttura aziendale, supportata da valide ragioni di carattere organizzativo e gestionale.

Un’operazione di scissione parziale proporzionale preordinata, nel caso concreto, esclusivamente alla ripartizione, tra quattro neo società beneficiarie, dell’attività immobiliare esercitata dalla società scissa, non configura un’ipotesi di abuso del diritto. È questa, in sintesi, la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle entrate, dando riscontro a un’istanza di interpello (risposta n. 65/2018).

La richiesta di parere è stata presentata da una società avente come oggetto sociale l’acquisto, la vendita, la permuta, l’affitto, la locazione non finanziaria, la conduzione, il comodato di beni immobili, terreni e fabbricati industriali, commerciali e civili e la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione anche straordinaria di edifici a uso industriale, commerciale e abitativo, direttamente o mediante affidamento in appalto a terzi, nonché l’esecuzione di opere civili e loro impianti in genere.

I soci dell’istante intendono realizzare una scissione parziale proporzionale in favore di quattro neo società beneficiarie, a cui saranno attribuiti singoli rami d’azienda, collegati alla gestione di diversi immobili.

La società scissa, peraltro, a seguito dell’operazione straordinaria continuerà la propria attività sotto di Srl.

Viene precisato che, per effetto della scissione:

nessun bene sociale della scissa e delle beneficiarie resterà inutilizzato

nessun bene sociale della scissa e delle beneficiarie sarà riservato al godimento personale o familiare dei soci o, comunque, sarà destinato a finalità estranee all’esercizio di impresa

la società scindenda proseguirà la sua attività caratteristica

le beneficiarie svolgeranno un’effettiva attività di gestione e valorizzazione dei beni, che saranno loro assegnati agli stessi valori contabili e fiscali riconosciuti in capo alla scindenda

i soci della scissa e delle beneficiarie non effettueranno cessioni/trasferimenti di partecipazioni a terzi

le società beneficiarie non usufruiranno di un sistema di tassazione agevolato rispetto a quello in vigore per la scindenda.

Alla luce di tali premesse, la società istante si rivolge all’Agenzia per avere una valutazione sulla compatibilità dell’operazione con la normativa in materia di abuso del diritto, con riferimento al comparto delle imposte sui redditi.

L’Agenzia delle entrate, sulla base degli elementi e dei documenti prodotti dalla società istante, ritiene che l’operazione in esame non costituisca un’operazione abusiva, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito. Infatti, sottolinea l’Amministrazione, essa si sostanzia in una scissione parziale proporzionale finalizzata esclusivamente alla divisione nell’esercizio dell’attività immobiliare ovvero alla distinta gestione dell’attività di costruzione, compravendita, gestione (anche turistica) di immobili e aree immobiliari appartenenti a diverse tipologie (per natura, ubicazione geografica, target di clientela).

In altri termini, l’operazione risulta supportata da valide ragioni di carattere organizzativo e gestionale e non si pone in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Fonte: Fisco-Oggi

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