Paolo Soro

Direttiva ATAD: Lo schema del Decreto Legislativo – 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2016/1164, riguardante le norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952, concernente la variazione della Direttiva (UE) 2016/1164, relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi.

Proseguiamo con  l’analisi dello schema proposto, esaminando, in questa seconda parte, il Capo II “Disposizioni in materia di Imposizione in uscita”, art. 2 “Modifiche all'art. 166 del Testo unico delle imposte sui redditi”, art. 3 “Modifiche all'art. 166-bis del Testo unico delle imposte sui redditi”.

Di seguito si riportano le nuove versioni delle diposizioni anzidette.

Articolo 166 – Imposizione in uscita

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che esercitano imprese commerciali

qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) sono fiscalmente residenti nel territorio della Stato e trasferiscono all'estero la propria residenza fiscale;

b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi a una loro stabile organizzazione situata all'estero con riferimento allo quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-ter;

c) sona fiscalmente residenti all'estero, possiedono uno stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono l'intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;

d) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono uno stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;

e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione o favore di una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all'estero.

2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati tali attività si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal patrimonio di tale stabile organizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti redditi:

a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il volare di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato;

b) nel caso di cui allo lettera b) del camma 1, la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata all'estero;

c) nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero;

d) nel caso di cui alla lettera d) del comma 1, la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero;

e) nel caso di cui allo lettera e) del comma 1, la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività che prima del perfezionamento dell'operazione facevano parte del patrimonio di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che, successivamente o tale perfezionamento, non confluiscono nel patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situato nel territorio dello Stato.

4. Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza o prima del perfezionamento dell'operazione se, e nella misura in cui non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all'articolo 152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione.

6. Nel caso di cui al comma 1, alla lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui al dell'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione dello plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 84. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, rimanga nel territorio dello Stato uno stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all'articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di esistenza in Italia della stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera c), senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del periodo d'imposta precedente quello in cui si verifica il trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito realizzato dalla stabile organizzazione nel periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all'articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui alla lettera a) del comma 3, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), dell'articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell'operazione, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta prima del perfezionamento dell'operazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui, al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 3, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) dell'articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell'operazione, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta prima del perfezionamento dell'operazione sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1.

7. l redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:

a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza fiscale in Italia;

b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione situata all'estero;

c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione;

d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero;

e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui ha effetto l'operazione.

8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.

9. L 'imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti delle perdite di cui al comma 6, previa opzione e subordinatamente alla prestazione di eventuali garanzie, può essere versato in cinque rate annuali di pari importo se:

a) nel caso di cui al comma 1, lettera a), la residenza fiscale è trasferita in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso nella lista prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e con i quali l'Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE;

b) nel casa di cui al comma 1, lettera b), gli attivi sono trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma;

c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile organizzazione è trasferita in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma;

d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi sono trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma;

e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), se la società incorporante, la società beneficiaria o la società conferitaria della stabile organizzazione siano fiscalmente residenti in uno Stato di cui alta lettera a) del presente comma.

10. L'opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l'intera imposta sul redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.

11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 9, e pertanto, comportano il versamento dell'imposta residua entro il termine previsto per il successivo versamento:

a) nel caso di cui al comma 9, lettera a), il successivo trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli previsti da tale lettera;

b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 9, il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;

c) nel caso di cui alla lettera c) del citato comma 9, il successivo trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;

d) nel caso di cui alla lettera d) del citato comma 9, il successivo trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma, il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a);

e) nel caso di cui al comma 9, lettera e), il successivo trasferimento della residenza fiscale della società incorporante, della società beneficiaria o della società conferitaria della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) di tale comma;

f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che comportano il trasferimento a un soggetto residente in uno Stato diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera a), delle attività e passività il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3;

g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3, incluse le operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell'articolo 9, il realizzo di tali attivi ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma 1, lettera c);

h) la dichiarazione di fallimento o l'estinzione del soggetto che ha optato per la rateizzazione;

i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato entro 5 mesi dalla data di scadenza;

l) la cessione delle quote da parte dei soci delle società di cui all'articolo 5.

13. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) ed l).

14. Il trasferimento all'estero della residenza fiscale di una società di capitali non comporta di per sé alcuna imposizione dei soci di tale società.

15. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, finalizzate a individuare le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui l'efficacia di tale opzione può essere subordinata alla prestazione di garanzie e l'entità e la forma tecnica di tali garanzie, nonché le modalità di monitoraggio dell'eventuale verificarsi delle ipotesi di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.

2. Ai fini dell'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanati in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2014, n. 156, adottato in attuazione dell'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1.

Articolo 166-bis – Valori fiscali in ingresso

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi:

a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;

b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato attivi e, per effetto del trasferimento, lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare gli attivi trasferiti;

c) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale e, per effetto del trasferimento, lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare i redditi generati dall'azienda o dal ramo di azienda trasferita;

d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;

e) un soggetto fiscalmente residente all'estero è oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di una o più beneficiarie residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione, si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attività e le passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito lo propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle tacenti parte del patrimonio della società incorporata, di quello della società scissa o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:

a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento di residenza, aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;

b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma;

c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma;

d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui alla lettera d) di tale comma è uno di quelli previsti dalla lettera a) del presente comma;

e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma.

4. Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 110, comma 7.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attività e le passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio della società incorporata, di quello della società scissa o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente delta Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attività e delle passività è assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del camma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica lo sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Le note fornite dalla relazione di accompagnamento

Con gli anzidetti articoli 2 e 3 viene recepito l'articolo 5 della Direttiva ATAD, concernente "Imposizione in uscita".

Più nel dettaglio, l'articolo 166 del TUIR è sostituito da una disposizione che fornisce una disciplina completa della materia, facendo proprie anche alcune disposizioni applicative che nella previgente disciplina erano regolate tramite decreto ministeriale (DM 2 luglio 2014). In considerazione della circostanza che l'intera disciplina è ora organicamente inserita nel testo dell'articolo 166 del TUIR e, quindi, il citato DM 2 luglio 2014 risulta implicitamente abrogato, al comma 2 dell'articolo 2 si fanno salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2014, con il quale sono state adottate le modalità per l'esercizio dell'opzione per la disciplina sull'exit tax, nonché della rateazione. In tal modo, pertanto, le disposizioni dettate da tale Provvedimento continuano ad avere efficacia anche per la nuova disciplina fino a emanazione di un ulteriore provvedimento.

La nuova disciplina si discosta dalla precedente, oltre che per un più esteso ambito oggettivo di applicazione, anche per altri aspetti diversamente disciplinati dalla Direttiva, quali:

-          l’introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita;

-          la riduzione da 6 a 5 del numero delle rate in caso di rateizzazione delle imposte;

-          l’eliminazione della possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, il nuovo articolo 166 del TUIR, oltre al trasferimento di residenza già regolamentato nel previgente articolo, introduce altre fattispecie, esplicitamente previste dall'articolo 5 della Direttiva, alcune delle quali, peraltro, disciplinate in altre norme dell'ordinamento interno, quali:

-          l'articolo 11, comma 3, del D.lgs. n. 147 del 2015, in materia di imposizione in uscita del trasferimento, a opera di un'impresa non residente, di una parte o della totalità degli attivi riferiti a una stabile organizzazione, aventi a oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato dell'Unione europea, ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

-          l'articolo 179, comma 6, del TUIR, concernente l'imposizione in uscita su componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto di operazioni straordinarie indicate alle lettere da a) a d), del comma 1, dell'articolo 178 del TUIR, laddove non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Inoltre, come previsto dalla Direttiva, l'imposizione in uscita è estesa anche ai trasferimenti di attivi verso stabili organizzazioni per le quali è stata esercitata l'opzione per la branch exemption, di cui all'articolo 168-ter del TUIR.

In considerazione delle diverse ipotesi di applicazione della disciplina, la nuova disposizione prevede, poi, per ogni singola fattispecie, differenti modalità di determinazione dell'imponibile in uscita. In particolare:

I)                    nel caso di trasferimento della residenza all'estero è previsto che la plusvalenza, unitariamente intesa, è data dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti. La fattispecie, tuttavia, non ricorre nell'ipotesi in cui detti attivi confluiscono in una stabile organizzazione di tale soggetto, divenuto non residente, situata nel territorio dello Stato;

II)                  laddove il soggetto residente trasferisca attivi in una propria stabile organizzazione all'estero, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto dei predetti attivi trasferiti;

III)                viene disciplinata, inoltre, l'ipotesi della stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente trasferita nella sua globalità in altro Paese, ovvero riassorbita dalla casa madre; in questo caso, la plusvalenza, unitariamente intesa, è costituita dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione;

IV)               si disciplina, poi, l'ipotesi della stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente che trasferisce in tutto o in parte i propri attivi in altro Paese, ovvero i medesimi vengono riassorbiti dalla casa madre: la base imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti;

V)                 si disciplina, infine, la realizzazione di operazioni straordinarie e, segnatamente nelle ipotesi in cui il soggetto residente è incorporato da un soggetto non residente, è effettuata una scissione con apporto di tutto o parte del proprio patrimonio a una o più beneficiarie estere, o ancora si attua il conferimento di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente o di parte di essa, a un soggetto non residente. In queste ipotesi, la plusvalenza, unitariamente determinata, è costituita dalla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti che prima del perfezionamento dell'operazione erano di proprietà del soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, o che facevano parte del patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente, situata nel territorio dello Stato. La disciplina dell'imposizione in uscita non si applica, tuttavia, se, contestualmente a tale perfezionamento, detti valori confluiscono in una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.

La disposizione, inoltre, disciplina il periodo d'imposta di imputazione del reddito nelle diverse fattispecie di applicazione dell'exit tax, precisando che:

-          in caso di trasferimento della residenza all'estero, la plusvalenza si intende realizzata nell'ultimo periodo d'imposta nel quale il reddito va dichiarato in Italia;

-          negli altri casi, il reddito è imputato al momento del perfezionamento delle rispettive operazioni.

Come già detto, infine, è stato introdotto il concetto di valore di mercato per la valutazione dei componenti trasferiti in sostituzione del valore normale.

In particolare, il valore di mercato viene determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti, operanti in condizioni di libera concorrenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del TUIR, in materia di prezzi di trasferimento.

Francamente, nella sostanza non pare che detto nuovo “valore di mercato” differisca poi così tanto rispetto al previgente “valore normale”. L’unica novità apprezzabile è forse solo il fatto che la disposizione indica dei fattori specifici cui occorre obbligatoriamente riferirsi.

Fine II Parte.

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