Paolo Soro

Imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali 2014

Novità a decorrere dall’1 gennaio 2014: aliquota al 2% preclusa agli immobili A/1, A/8 e A/9; passa al 9% la precedente aliquota del 7%; il comodato sconta l'imposta fissa di 200 euro.

In materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali sono attese importanti novità, a decorrere dall’1 gennaio 2014.
Eccole, in breve.
Le varie fattispecie di atti concernenti le compravendite immobiliari e le cessioni dei diritti reali sugli immobili, dall’1 gennaio 2014, saranno soggette alle seguenti due sole aliquote:
I)    Il 2% di imposta di registro, in presenza delle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, che continueranno a valere al ricorrere dei requisiti e delle condizioni attualmente stabilite, con una sola importante novità. Dal 1° gennaio 2014, infatti, la norma agevolativa potrà essere fruita in funzione del fatto che le unità immobiliari non rientrino nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli e palazzi).
A tale imposta di registro si aggiungono le imposte ipotecaria e catastale fisse (nella misura di 50 euro ciascuna).
Se, però, l’atto di cessione è posto in essere in regime di IVA, oltre a tale ultimo tributo (pari al 4%), sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa prevista in euro 200 ciascuna.
Si ricorda che per gli acquisti di qualunque immobile abitativo (ed eventuale pertinenza),  posti in essere in regime di registro è ancora prevista la possibilità per le persone fisiche di richiedere la determinazione della base imponibile in misura pari al valore catastale rivalutato (cosiddetto “prezzo valore”)  e ciò sia se si tratti di acquisto con le agevolazioni “prima casa”, sia se si tratti di acquisto per il quale non vengono richieste tali agevolazioni.
L’applicazione del valore catastale rivalutato non è invece possibile se l’atto è soggetto a IVA: in tal caso l’imponibile è rappresentato dal prezzo.
II)    Il 9% di imposta di registro, per ogni altro atto di trasferimento di immobili o di diritti reali immobiliari o costitutivo di questi ultimi.
Notare che in entrambi i casi, se dall’applicazione delle nuove aliquote del 2% o del 9% dovesse risultare un importo per imposta di registro inferiore a euro 1.000, dal 1° gennaio 2014, esso sarà comunque arrotondato per eccesso all’importo minimo di euro 1.000.
Viceversa, non sono interessati da alcuna variazione di aliquota i contratti di locazione, per i quali resta prevista l’aliquota del 2%, con un’imposta minima di euro 67.
È, infine, elevata a euro 200, l’imposta fissa di registro prevista per la registrazione dei contratti di comodato di beni immobili.

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