Paolo Soro

Primo ok di Berna allo scambio dati su accordi preventivi con le imprese

Sono 82 le segnalazioni sugli advance tax ruling trasmesse dall’Amministrazione federale a ben 41 Paesi.

C’era una volta la proverbiale riservatezza svizzera, tanto rigorosa da scivolare spesso nel segreto e con esso bilanci, dettagli e archivi con le relative rendicontazioni di flussi miliardari, o semplicemente milionari, in entrata sì ma mai in uscita e sempre accuratamente velati. Quest’epoca è oramai storia. Il segreto bancario per i privati è in via di sgretolamento, lo stesso vale per i grandi gruppi multinazionali. A dimostrarlo è la fuoruscita dal cuore fiscal-finanziario elvetico di migliaia di dati, documenti e indicazioni riguardanti decine di multinazionali e che da giorni rimbalzano tra le Entrate di 41 Paesi tra cui, non è un caso, Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi e Russia.

Nel dettaglio, le 82 segnalazioni che il fisco elvetico ha indirizzato ai colleghi di decine di Paesi contengono dati e profili conoscitivi essenziali relativi agli advance tax ruling, accordi preventivi, che l’Amministrazione svizzera ha siglato con decine di multinazionali. Si tratta, in sostanza, di chiarimenti e indicazioni o istruzioni dettagliate fornite, in via anticipata, a grandi gruppi e riguardanti la corretta applicazione delle norme che regolano la tassazione in territorio confederale. Si tratta quindi della trasmissione e, entro determinati limiti, divulgazione, dei primi rapporti informativi spontanei elvetici sui ruling fiscali.

Fondamentale è anche il periodo storico di riferimento. In particolare, l'8 maggio l'Fta, cioè il fisco federale svizzero, ha dichiarato di aver trasmesso un primo lotto di 82 segnalazioni a un totale di 41 Stati, tra cui, come già detto, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Russia. Queste relazioni riguardano chiarimenti e ruling, quindi intese, che erano ancora in vigore il 1° gennaio 2018. Le informazioni quindi sono state trasmesse in linea con quanto previsto dall'applicazione della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017, e in conformità all'azione 5 del progetto Beps dell'Ocse. Infatti, i firmatari della convenzione hanno concordato, tra le altre cose, di scambiare spontaneamente il contenuto dei ruling fiscali preventivi, il che significa che nessuna richiesta di informazioni è stata fatta dallo Stato partner cui sono ora destinati. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria elvetica ha affermato che le informazioni trasmesse sono state presentate, e inviate, sotto forma di modello e che quindi i contenuti completi delle stesse decisioni in materia di imposte non sarebbero stati scambiati. In realtà, soltanto i Paesi che hanno ricevuto le segnalazioni ne conoscono esattamente il contenuto e possono quindi esprimere un giudizio di merito sul valore, e sulla rilevanza, dei dati trasmessi.

In Svizzera i ruling fiscali preventivi sono normalmente emessi dalle rispettive amministrazioni fiscali cantonali che, una volta determinata o presa la decisione, provvedono a inviare l’intera procedura, con i risultati, all’Amministrazione federale. Quest’ultima può svolgere un ruolo di assistenza amministrativa, mentre spetta per legge a essa trasmettere le relazioni decisionali finali agli Stati partner nel quadro della Convenzione Ocse.

Il quadro dei ruling svizzeri comprende sei categorie, tra cui: le decisioni relative ai regimi preferenziali; gli accordi tariffari unilaterali transfrontalieri per la fissazione del prezzo o altre decisioni unilaterali sui prezzi di trasferimento; decisioni che prevedono un aggiustamento al ribasso dei profitti; ruling sulle stabili organizzazioni; decisioni sulle regole di condotta e ogni altro tipo di ruling su cui il Forum sulle pratiche fiscali dannose concorda che, in futuro, l'assenza dello scambio d’informazioni, proprio per mancanza di decisioni in materia, darebbe origine a preoccupazioni secondo quanto stabilito nel quadro della Beps.

I tax ruling sono un istituto attraverso il quale le multinazionali possono concordare con le autorità fiscali di un Paese il trattamento fiscale più consono per un periodo di tempo determinato e in pieno rispetto delle norme vigenti. Attraverso un ruling, ad esempio, una grande azienda può ottenere il giudizio favorevole di un'autorità fiscale sul modo in cui stabilisce i prezzi infra-gruppo (i cosiddetti prezzi di trasferimento) per le transazioni in beni e servizi scambiati tra le sue diverse società, come nel caso degli Apa. E comunque, non finisce qui perché attraverso il ruling una società può anche ottenere certezza, in anticipo, sul modo in cui un Paese tratterà fiscalmente l'erogazione, alle società del gruppo non residenti nel Paese stesso, di dividendi, royalties, pagamenti per interessi. E ancora, grazie al ruling una multinazionale non residente può anche accertarsi sulla corretta interpretazione delle norme di un Paese relative all'attribuzione di utili o perdite a una propria stabile organizzazione nel Paese.

In teoria, gli accordi preventivi servono quindi a evitare possibili contenziosi tra una multinazionale e uno Stato su alcune pratiche societarie potenzialmente qualificabili come elusive.

Fonte: Fisco-Oggi

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