La documentazione integrativa a supporto dell’istanza di ruling per il patent box deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro 120 giorni dalla richiesta di attivazione della procedura di accordo preventivo. In caso di ruling obbligatorio, affinché l’opzione sia valida, l’istanza di attivazione della procedura deve essere presentata nell’esercizio di riferimento. In seguito occorre riepilogare l’opzione nel modello Redditi, compilando il prospetto inserito nella sezione IV del quadro OP. In mancanza dell’obbligo di presentazione dell’istanza di ruling, la compilazione di tale prospetto è, invece, sufficiente al perfezionamento dell’opzione.
Nel 2018 le imprese interessate a beneficiare del patent box devono fare i conti con le nuove modalità di opzione per il regime di detassazione parziale dei redditi derivanti dallo sfruttamento, diretto o indiretto, di beni immateriali qualificati.
A partire dal periodo d’imposta 2017, infatti, l’esercizio dell’opzione si effettua a consuntivo nel modello di dichiarazione dei redditi. In caso di utilizzo diretto del bene immateriale è, inoltre, necessario attivare una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate.
Come noto, l’art. 1, commi 35-45, della l. n. 190/2014, ha introdotto nell’ordinamento un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
Nello specifico, l’agevolazione consiste in una detassazione nella misura del 50% (ridotta al 30% per il periodo d’imposta 2015 e al 40% per il 2016) del reddito derivante dall’utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni, modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, giuridicamente tutelabili. L’opzione per il regime di favore è valida per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
Il D.M. 28 novembre 2017 ha adeguato le disposizioni attuative dell’agevolazione alle novità introdotte dall’articolo 56 del D.L. 50/2017 che ha previsto l’esclusione dei marchi d’impresa dall’ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal 2017. Tale esclusione è in linea con gli impegni assunti dall’Italia in sede OCSE (Beps Action 5).
L’articolo 13 del decreto ministeriale (rubricato “Grandfathering”), tuttavia, fa salve le opzioni sui marchi d’impresa esercitate in precedenza, che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.
Dall’esercizio 2017, come già accennato, l’opzione per il regime di tassazione in oggetto non deve essere più trasmessa telematicamente con apposito modello, bensì va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio a partire dal quale si intende aderire (modello Redditi 2018).
La questione si complica qualora l’applicazione del regime di favore sia subordinato all’attivazione della procedura di ruling con l’Amministrazione finanziaria. In tal caso, infatti, affinché l’opzione sia valida, la richiesta di attivazione della procedura di accordo preventivo con l’amministrazione finanziaria deve essere presentata nell’anno di riferimento.
Pertanto coloro che volevano a aderire al regime di detassazione a partire dal 2017, dovevano inviare l’istanza di ruling entro il 31 dicembre 2017. Viceversa per coloro che non hanno l’obbligo di presentare istanza di ruling, sarà sufficiente indicare l’adesione nella dichiarazione dei redditi.
In caso di utilizzo diretto del bene, l’istanza deve essere indirizzata, in carta libera a mezzo raccomandata A/R, all’Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate.
Entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di ruling per il Patent box le imprese devono fornire all’Agenzia delle Entrate la documentazione integrativa (documentazione di supporto e memoria integrativa), che varia in base alla tipologia di ruling.
Per esempio, in caso di invio della richiesta il 31 dicembre 2017, tale documentazione deve essere fornita entro il 30 aprile 2018. A tal fine è necessario fare riferimento ai contenuti richiesti dal provvedimento 1° dicembre 2015 e ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 11/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
L’impresa deve fornire documentazione atta ad individuare analiticamente i beni immateriali dal cui utilizzo deriva la produzione della quota di reddito di impresa agevolabile, nonché indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra i beni immateriali dal cui utilizzo diretto deriva la produzione della quota di reddito di impresa agevolabile. È inoltre necessario descrivere l’attività di ricerca e sviluppo svolta.
Nella documentazione è altresì necessario descrivere dettagliatamente i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, dei beni, nonché le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.
Nel modello Redditi 2018 dovrà poi essere compilata la sezione IV del quadro OP (Comunicazioni dei regimi opzionali), indicando ai righi OP16-OP20, per ciascuna tipologia di bene agevolabile: in colonna 1 il numero dei beni per cui si riferisce l’opzione e in colonna 2 l’ammontare del reddito agevolabile per ciascuna tipologia di bene agevolato.
Fonte: IPSOA