Con Sentenza 16 aprile 2014 n. 98, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 esclusivamente nel suo testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dalla lettera a), comma 611, art. 1, Legge n. 147/2013, con riguardo alle norme che hanno introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione nella disciplina del processo tributario.
Pertanto la previsione (di cui al censurato comma 2, art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992) secondo cui l'omissione della presentazione del reclamo da parte del contribuente determina l'inammissibilità del ricorso (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) - comportando la perdita del diritto di agire in giudizio e, quindi, l'esclusione della tutela giurisdizionale - si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione ed è pertanto incostituzionale.
La Corte, inoltre, precisa che con riferimento ai rapporti non esauriti ai quali sarebbe ancora applicabile il censurato comma 2 dell'art. 17-bis nel suo testo originario, per effetto della decisione dichiarativa di illegittimità costituzionale, l'eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimarrebbe priva di conseguenze giuridiche.