Paolo Soro

INPS: MESSAGGIO N. 4152 DEL 17/04/2014 - APPRENDISTATO

L’articolo 2 del DL 34/2014 reca correzioni alla disciplina dell’apprendistato, allo scopo di liberalizzare l’istituto contrattuale. La più rilevante modifica riguarda l’abrogazione di tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere.

L’articolo 2 del DL 34/2014 reca correzioni alla disciplina dell’apprendistato, allo scopo di liberalizzare l’istituto contrattuale.
La più rilevante modifica riguarda l’abrogazione di tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere.
L’eliminazione si riferisce sia alla soglia legale (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012), che a quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità.
Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre:
il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;
nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.

comments powered by Disqus
apprendistat
top