Paolo Soro

Delocalizzazioni call center

L’ispettorato Nazionale del Lavoro richiama le modalità operative per la comunicazione concernente la delocalizzazione dei call center, pubblicate dal Ministero del Lavoro con la nota prot.33/1328 dell'1 marzo 2017.

L'articolo 1, comma 243, della Legge n. 232 del 2016, modificando il testo dell'articolo 24-bis contenuto nel decreto-legge n. 83/2012, ha introdotto l'obbligo di comunicazione per gli operatori economici che decidano di localizzare l'attività di call center, anche con affidamento delle attività a soggetti terzi, in un Paese extra UE.

La nuova disciplina stabilisce che l'operatore economico, almeno trenta giorni prima del trasferimento, invii la comunicazione anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nella nota prot.33/1328 dell'1 marzo 2017 sono illustrati i primi chiarimenti e le modalità operative.

In particolare, sono indicati l'ambito applicativo della nuova disposizione normativa e le tipologie di informazioni relative ai lavoratori coinvolti.

Il modello telematico con cui effettuare la comunicazione sarà accessibile agli utenti registrati al portale Cliclavoro, a partire dal 28 marzo 2017 sui siti internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai seguenti indirizzi:

www.lavoro.gov.it

www.ispettorato.gov.it

Fino a tale data, gli operatori economici dovranno utilizzare l'allegato alla circolare e inviarlo alla casella di posta:

deloc_callcenter@lavoro.gov.it

Il medesimo indirizzo di posta elettronica sarà disponibile anche per chiarire eventuali quesiti sulle modalità di utilizzo della procedura informatica e per fornire supporto agli utenti nella fase di avvio.

L'obbligo di comunicazione è posto anche a carico degli operatori economici che hanno delocalizzato prima del 1° gennaio 2017.

In tal caso, la comunicazione deve essere effettuata entro il 2 marzo 2017.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

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