L'articolo 1, comma 243, della Legge n. 232 del 2016, modificando il testo dell'articolo 24-bis contenuto nel decreto-legge n. 83/2012, ha introdotto l'obbligo di comunicazione per gli operatori economici che decidano di localizzare l'attività di call center, anche con affidamento delle attività a soggetti terzi, in un Paese extra UE.
La nuova disciplina stabilisce che l'operatore economico, almeno trenta giorni prima del trasferimento, invii la comunicazione anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nella nota prot.33/1328 dell'1 marzo 2017 sono illustrati i primi chiarimenti e le modalità operative.
In particolare, sono indicati l'ambito applicativo della nuova disposizione normativa e le tipologie di informazioni relative ai lavoratori coinvolti.
Il modello telematico con cui effettuare la comunicazione sarà accessibile agli utenti registrati al portale Cliclavoro, a partire dal 28 marzo 2017 sui siti internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai seguenti indirizzi:
Fino a tale data, gli operatori economici dovranno utilizzare l'allegato alla circolare e inviarlo alla casella di posta:
deloc_callcenter@lavoro.gov.it
Il medesimo indirizzo di posta elettronica sarà disponibile anche per chiarire eventuali quesiti sulle modalità di utilizzo della procedura informatica e per fornire supporto agli utenti nella fase di avvio.
L'obbligo di comunicazione è posto anche a carico degli operatori economici che hanno delocalizzato prima del 1° gennaio 2017.
In tal caso, la comunicazione deve essere effettuata entro il 2 marzo 2017.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro