Paolo Soro

Congedi parentali online dal 14 settembre

Obbligo di trasmissione telematica per le domande relative ai congedi parentali, con decorrenza 14 settembre 2015.

A partire da lunedì 14 settembre, le domande per fruire del congedo parentale, riformato dal Jobs act, saranno accettate dall'Inps solo se trasmesse per via telematica; lo riporta Italia Oggi.

È quanto si legge nel messaggio 5626 di ieri, in cui l'ente di previdenza comunica la cessazione del regime provvisorio, valido sino al 13 settembre, durante il quale è stato possibile presentare domande cartacee.

La novità riguarda il dlgs 80/2015, attuativo dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183/2014, che tra l'altro ha modificato l'art. 32 T.u. maternità, in materia di congedo parentale.

Il provvedimento, in vigore dal 25 giugno, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale fino ai 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in luogo del precedente limite di 8 anni di vita operativo fino al 24 giugno.

Il prolungamento dell'astensione facoltativa, ha precisato l'Inps (msg. 4576/2015) è possibile per ora solo con riferimento ai periodi di congedo fruiti (o da fruire) tra il 25 giugno e fino al 31 dicembre 2015.

La riforma stabilisce che i periodi congedo parentale fruiti dai 2 ai 6 anni di vita del figlio (dai 3 e 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, in misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dal condizioni di reddito.

Anche tale estensione, dice l'Inps, è per ora limitata ai periodi di congedo fruiti (o da fruire) tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2015. I periodi di congedo fruiti tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino (tra i 6 anni e 8 otto anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzabili, sempre in misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a condizione che il reddito del genitore che ne fa richiesta sia inferiore a 2,5 volte il minimo di pensione (16.312 euro nel 2015).

I periodi di congedo fruiti tra gli 8 anni e i 12 anni di vita del bambino (tra gli 8 e i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), invece, non sono mai indennizzabili.

Fonte: Italia Oggi

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