La Commissione Europea VAT sta valutando se le piattaforme di crowdfunding di tipo reward-based debbano essere assoggettate a IVA.
“Riguardo al crowdfunding che premia con prodotti, dove il contributore viene ricompensato con beni o servizi dall'imprenditore in cambio del sostegno dato, diverse questioni relative all'IVA hanno bisogno di ulteriore analisi. In particolare, se vi è una cessione di beni o servizi, ai fini IVA da parte dell'imprenditore responsabile del progetto al contribuente. Se è così, si deve chiarire se il contributo deve essere visto come un pagamento per beni o servizi da ricevere e determinare la corrispondente base imponibile. È anche necessario considerare fino a che punto il potenziale prodotto verrebbe penalizzato se il valore dei beni e servizi è soltanto simbolico.”
Il crowdfunding è un mercato in crescita in Europa come nel resto del mondo.
L'inchiesta avviata dalla Commissione deve decidere se si tratta di un servizio finanziario definito dalla direttiva IVA dell'Unione Europea. In caso contrario, i servizi di intermediazione offerti dalle piattaforme di crowdfunding dovranno probabilmente essere sottoposti a IVA.
Per altro verso, la Commissione ha escluso l'imposizione fiscale sul crowdfunding effettuato attraverso donazioni, in quanto non comprende compensi per i contributori e pertanto non vi sono beni o servizi tassabili.
La Commissione, pur affermando di essere ben conscia del fatto che una tale imposizione fiscale colpirebbe principalmente imprenditori e piccole imprese che si basano sul crowdfunding per ottenere finanziamenti, ha altresì specificato che:
“Dato che il reward-crowdfunding è uno strumento per ottenere finanziamenti utilizzato principalmente da startup, piccole imprese o progetti individuali, la questione se tali imprenditori debbano essere considerati soggetti tassabili, anche se non hanno prodotto un guadagno, deve essere risolta. Si tratta di una questione di grande importanza, in particolare per quanto riguarda il diritto alla detrazione da parte degli imprenditori.”
L'inchiesta solleva notevoli preoccupazioni in quanto potrebbe scoraggiare in partenza l'utilizzo di tali servizi. È, infatti, evidente che qualsiasi tipo di imposta bloccherebbe i finanziatori. Conseguentemente, le ripercussioni negative di carattere economico globale sarebbero rilevanti. Tra l’altro, specialmente nel crowdfunding, l'obiettivo è più che meritevole, trattandosi di attività di promozione dell’imprenditoria e dell'innovazione, con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro.
Gli esponenti delle piattaforme di crowdfunding fanno presente come l'IVA, in questo settore, è un disincentivo, sia per chi organizza le campagne, che per i sostenitori:
“l’imposta in questione funziona per le imprese già avviate e i cui prodotti sono già in produzione; ossia, dove c’è un business fermamente stabile e in grado di gestire l'infrastruttura – tecnologia e operativa – di crediti IVA e pagamenti, con clienti che si aspettano ciò. Le aziende che si finanziano attraverso il crowdfunding, invece, sono per definizione più piccole e non hanno delle organizzazioni strutturali in grado di sostenere il peso di una partita IVA. Pertanto, si esorta l'Unione Europea, quanto meno, ad applicare l'IVA solo alle società nate da più di due anni e che hanno vendite di prodotti non basate su pre-ordini.”
Non ci sentiamo di commentare un qualcosa che, per il momento, non è stato ancora deciso. Da un lato, è evidente che non si possano consentire indebiti vantaggi fiscali; dall’altro, sarebbe auspicabile che le norme si evolvessero di pari passo con le situazioni economiche che scaturiscono dal mercato, posto che, di certo, questo appare il momento meno adatto per stroncare sul nascere possibili elementi di spinta reddituale.
Ciò che, in ogni caso, ci pare quanto mai deprecabile a proposito del crowdfunding è che ancora i governi non abbiano pensato di predisporre una normativa internazionale uniforme (così come avviene, a esempio, con il modello OCSE a livello di accordi bilaterali in materia tributaria), per disciplinare le fondamentali raccolte degli investimenti di tipo cross-border.