Sulla base del tenore letterario della norma, chi decide di aprire la partita IVA entro il 31 dicembre 2014 può approfittare del vecchio regime dei minimi. Tale regime, come noto, viene soppiantato dal nuovo regime forfetario che entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Ciò posto, l'art. 35 del DPR 633/1972 prevede: “I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro 30 giorni a uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, ovvero a un ufficio provinciale dell'Imposta sul Valore Aggiunto della medesima Agenzia”. Da qui, come ha pure avuto modo di ribadire l’Agenzia (e, d’altronde, non vediamo quale altra possibilità vi sarebbe potuta essere), ne deriva che, entro il 30 gennaio 2015, si può comunicare l’inizio attività a decorrere dal 31 dicembre 2014, optando per il vecchio regime dei minimi.
Il nuovo regime forfetario è stato già da noi sviscerato abbondantemente in precedenti interventi. Posto, però, che continuiamo a leggere nei giornali alcune affermazioni che potrebbero ingenerare confusione, in questa sede, ci interessa esclusivamente richiamare l’attenzione su una determinata questione che merita un minimo di approfondimento.
Corre, innanzitutto, l’obbligo di premettere che, da quanto è dato di conoscere, detto nuovo regime forfetario, oggetto di grandi operazioni di marketing politico da parte del governo nel corso del 2014, è prossimo a immediati correttivi, prima ancora che – di fatto – entri effettivamente in vigore. Il presidente del consiglio lo ha definito “un autentico autogoal”, e il ministro interessato ha reso noto che stanno studiando un provvedimento mirante a modificare sostanzialmente taluni parametri fondamentali, quale quello concernente i limiti dei ricavi (che dovrebbero essere parificati per tutti, di nuovo, a 30.000 euro), nonché congelare l’aumento dell’aliquota previdenziale (prevista al 30,72%, nel regime 2015), in modo che resti al 27,72% (professionisti iscritti alla gestione separata).
A nostro modesto avviso, sono molte le previsioni della norma che cozzano con l’intendimento governativo tendente a rendere appetibile detto regime: di certo, i limiti previsti per i ricavi e la misura delle aliquote previdenziali sono tra questi; ma, i correttivi non potranno di sicuro fermarsi a dette piccole variazioni.
Ciò che pare potersi desumere da tale situazione è che, pur essendo presumibile attendersi alcune risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate durante l’annuale convegno “Telefisco”, in programma per giovedì 29 gennaio, appare difficile ipotizzare che la stessa Agenzia provveda a emanare la promessa circolare illustrativa fino a che il governo non abbia varato le annunciate variazioni all’attuale normativa.
Come appena sopra accennato, dal raffronto fra i due regimi, scaturisce una notevole convenienza, in termini di pagamento di imposte, a favore del vecchio regime dei minimi (5% e soglia ricavi a 30.000 euro), rispetto al forfetario 2015 (15% e limiti variabili dei ricavi). Senza tacere di tante altre previsioni che di certo spostano l’ago della bilancia verso il vecchio regime dei minimi. Orbene, rebus sic stantibus, sono molti quelli che potrebbero avere intenzione di aprire una partita IVA in questi ultimi giorni di gennaio, con decorrenza dell’attività al 2014 e opzione per il vecchio regime dei minimi.
Al riguardo, peraltro, pare opportuno ricordare che coloro i quali dovessero agire in tale maniera a titolo meramente cautelativo (ossia, senza effettivamente avere iniziato l’attività nel 2014), potrebbero incorrere nella censura del Fisco in occasione di eventuali controlli, atteso che la partita IVA si richiede quando si inizia un’attività a ciò soggetta, non certo quando si vuole approfittare di un regime tributario maggiormente favorevole, nel caso in cui, in futuro, si decidesse di intraprendere una qualche attività lavorativa.
Per essere al riparo da detti accertamenti, dunque, occorrerà poter documentare di avere svolto una qualche attività nel 2014, a esempio, emettendo almeno una fattura relativa a tale periodo. Attenzione, però, a non emettere una fattura datata 2014, recante il numero della propria partita IVA ricevuta soltanto a gennaio del 2015, considerato che la cosa non sarebbe oggettivamente credibile, fatte salve indimostrabili doti divinatorie di preveggenza.
In conclusione, pare appena il caso di ricordare la scadenza del periodo biennale di osservazione a suo tempo previsto dalla Riforma Fornero, relativamente alle c. d. false partite IVA: ossia, chi emette una fattura al mese, sempre e solo nei confronti del medesimo cliente. Tale scadenza non è stata affatto dimenticata dall’INPS, che ha già provveduto con circolare gennaio 2015 a inoltrare adeguate raccomandazioni in merito agli ispettori. È, di conseguenza, assai probabile che molti detentori di partita IVA (oltre che i loro ipotetici “datori di lavoro”) potrebbero subire controlli al fine di accertare la loro sostanziale ed effettiva situazione lavorativa, anche con espresso riferimento ai periodi ante 2015.