Come ogni anno, anche quest’anno si approva la Legge di Stabilità giusto in tempo per il cenone di Natale (ogni riferimento è puramente casuale); e, come ogni anno, si accende il dibattito politico sui consueti temi propagandistici relativi all’imposizione fiscale: aumenta o diminuisce a seguito della finanziaria? Dunque, tutto sommato, nihil sub sole novi.
Cionondimeno, non possiamo esimerci dall’illustrare i vari aspetti tecnici introdotti dalla disposizione normativa in questione. In tale ottica, dobbiamo senza dubbio evidenziare che, con espresso riferimento agli sgravi previsti per le aziende che procedono a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, le cose sono complessivamente peggiorate; ovverossia, lo Stato andrà a incassare di più.
Nel testo si legge che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, vengono agevolati i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni, effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2015, da parte dei datori di lavoro privati, con esclusione dei rapporti di lavoro domestici e quelli di apprendistato. E cominciano subito i primi problemi interpretativi:
- Che tipo di contratti a tempo indeterminato saranno agevolati? Solo quelli a tempo pieno, o anche quelli a tempo parziale?
Non essendo inserita alcuna differenziazione, dobbiamo ritenere che l’agevolazione valga per entrambi, ma una conferma ufficiale parrebbe d’obbligo.
- Cosa s’intende per “datori di lavoro privati”? L’unica interpretazione che si può dare è: tutti coloro che assumono dei dipendenti, esclusi solo i soggetti pubblici e – come visto prima – coloro che attivano rapporti con lavoratori domestici.
La disposizione parla di “nuove assunzioni” e, al riguardo, specifica che il dipendente non debba:
- Essere stato occupato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione, presso qualunque datore di lavoro;
- Avere avuto, in ogni caso, rapporti a tempo indeterminato con l’azienda che procede all’assunzione, o con altre controllate o collegate, anche tramite interposta persona, nei 3 mesi precedenti l’approvazione della Legge di Stabilità;
- Essere stato assunto nel 2015 con un contratto a tempo indeterminato per il quale si sia già usufruito del beneficio.
Altri dubbi anche in merito a dette previsioni:
- Posto che, contrariamente al passato, la norma nulla dice relativamente allo status di disoccupato o inoccupato del soggetto da assumere, si deve intendere che questo requisito non sarà più necessario?
A parere di chi scrive, la risposta non può che essere affermativa; un’argomentazione contraria non potrebbe essere espressa sulla base di un procedimento meramente interpretativo, ma necessiterebbe di un’aggiunta letterale all’attuale dettato normativo.
- Potranno beneficiare degli sgravi, indistintamente, tutte le nuove assunzioni, ovvero solo quelle che risultano comportare un aumento della base occupazionale media del personale già in forza nel 2014?
Sul punto, propendiamo per la seconda ipotesi, sia perché la dicitura “nuove assunzioni”, valutata da un punto di vista logico, apparirebbe essere tale solo laddove vi sia incremento effettivo e sostanziale della base occupazionale; sia perché il Ministero del Lavoro, nell’interpello N. 34 del 17.12.2014, ha già avuto modo di affermare come, in tutte le ipotesi di concessioni di incentivi per nuove assunzioni previste dalla legislazione nazionale, è necessario riscontrare un incremento occupazionale netto, secondo i principi delineati dalla Giurisprudenza Comunitaria, ossia mediante il confronto tra il numero medio di unità lavorative impiegate tra l’anno precedente e quello a cui gli incentivi fanno riferimento.
Sempre con riguardo al testo della legge, infine, a parere di chi scrive, esiste un altro fattore che, oltre a comportare dubbi e problemi attuativi, denota scarsa preparazione in chi lo ha stilato. Per spiegare meglio, la disposizione parla, indifferentemente, di “esonero” e di “sgravio contributivo”, ma, tali locuzioni hanno un significato tecnico applicativo assai differente. Ecco, allora, che diventa imprescindibile e, soprattutto, urgente una circolare interpretativa al riguardo.
Ciò evidenziato, per tornare a quanto premesso con riferimento all’effettivo aumento/diminuzione dei vantaggi per i datori di lavoro, atteso che gli attuali benefici contributivi previsti dalla Legge 407/1990 – come già accennato – verranno a cessare contestualmente all’entrata in vigore della Legge di Stabilità, per verificare se la situazione andrà a migliorare o peggiorare, non resta che fare un rapido confronto tra le due disposizioni in esame (Legge di Stabilità 2014 / Legge 407/1990).
La Legge di Stabilità 2014 prevede un “esonero” o uno “sgravio contributivo” (ancora non lo abbiamo ben chiaro), per le sole nuove assunzioni effettuate nel 2015, con esclusione dei premi INAIL (i quali ultimi rimangono integralmente dovuti).
La Legge 407/1990 prevede uno riduzione dei contributi sia INPS che INAIL, senza alcun limite temporale.
Secondo Voi, per i contribuenti, è più favorevole l’attuale Legge 407/1990 o la nascente Legge di Stabilità 2014?
Da cui, conseguentemente, sempre secondo Voi, si paga di più ora, o si andrà a pagare maggiormente in futuro?