È stato convertito in Legge, il DL n. 34 del 20 marzo 2014 (secondo pilastro del c.d. "Jobs Act") recante: "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".
Si attende, ora, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ecco le misure previste nella stesura definitiva del provvedimento.
I) In materia di lavoro a termine:
possibilità di instaurare contratti a termine (anche in somministrazione) fino a un massimo di 36 mesi senza indicazione di alcuna causale;
possibilità di prorogare il contratto a termine (nel limite di 36 mesi) fino a un massimo di 5 volte (anziché 8, come nella formulazione originale);
fissazione di un tetto legale del 20% sul personale in forza a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di assunzione (anziché sul totale dei lavoratori, come nella formulazione iniziale), all'utilizzo dei contratti a termine, al superamento del quale dovrà essere pagata una sanzione: tale sanzione è pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca a un solo lavoratore assunto in eccedenza del predetto limite; la sanzione diventa pari invece al 50% della retribuzione, qualora la violazione si riferisca a due o più lavoratori assunti in eccedenza del predetto limite; il limite del 20% non trova applicazione nel settore della ricerca, limitatamente ai contratti a tempo determinato che abbiano per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, i quali possono avere durata pari al progetto di ricerca al quale si riferiscono; per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti è in ogni caso possibile stipulare almeno 1 contratto di lavoro a tempo determinato;
disciplina transitoria in base alla quale, fermi restando comunque i diversi limiti quantitativi stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali, per i datori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine oltre tale soglia, l’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatta a decorrere dal 2015, sempre che la contrattazione collettiva (anche aziendale) non fissi dei limiti percentuali o dei termini più favorevoli;
disposizioni finalizzate ad ampliare e rafforzare il diritto di precedenza delle donne in congedo di maternità per le assunzioni da parte del datore di lavoro, nei 12 mesi successivi, in relazione alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine: si prevede che ai fini dell’integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine (durata minima che la normativa vigente richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza), devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità; è poi previsto che il diritto di precedenza valga non solo per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato (come nella normativa vigente), ma anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dallo stesso datore di lavoro; si stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore nell’atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto.
II) In materia di apprendistato:
il contratto di apprendistato deve contenere in forma "sintetica" il Piano Formativo Individuale;
possibilità, per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, di procedere all'assunzione di nuovi apprendisti solo se nei 36 mesi precedenti, si sia verificata la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro;
nell'ambito dell'apprendistato, per la qualifica e per il diploma professionale, la retribuzione è calcolata tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo;
l'obbligo a carico della Regione di comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
ai fini del programma sperimentale di cui alla Legge n. 128/2013 (conversione in legge del c.d. Decreto "Istruzione"), i contratti di apprendistato possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età previsti per l'apprendistato di alta formazione e ricerca.
III) In materia di DURC:
è previsto che la verifica della regolarità contributiva avvenga, da chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale.