Circa 60 mila contribuenti che non hanno presentato alcun modello Intrastat dal primo trimestre 2015 rischiano la cancellazione dalla banca dati Vies per sospetta inattività: riceveranno una comunicazione informativa da parte dell'Agenzia delle entrate, in seguito alla quale potranno dimostrare di essere operativi, altrimenti scatterà l'esclusione dall'archivio. Sarà comunque possibile presentare una nuova richiesta di autorizzazione alle operazioni intracomunitarie ed ottenere il reinserimento nell'elenco degli abilitati.
Lo ha reso noto l'Agenzia con un comunicato stampa del 3 ottobre 2016.
La procedura di autorizzazione all'effettuazione di scambi intracomunitari (cessioni/acquisti di beni ovvero di servizi verso altri paesi Ue), istituita dall'art. 27 del dl n. 78/2010, è stata semplificata dall'art. 22 del dlgs n. 175/2014, che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all'art. 35 del dpr n. 633/72 «allo scopo di assicurare una maggiore conformità della disciplina Iva nazionale al diritto comunitario» e «di rispondere alle esigenze di maggiore speditezza del sistema, manifestate dagli operatori».
In particolare, è stato previsto che gli operatori ottengono immediatamente l'iscrizione nella banca dati Vies, fino dal momento della manifestazione della volontà con le modalità stabilite nel provvedimento dell'agenzia del 15 dicembre 2014, e non dopo 30 giorni come in precedenza.
Inoltre, è stato previsto che gli uffici dell'agenzia provvedono ad escludere dalla banca dati Vies i contribuenti che non presentano alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat acquisti/vendite di beni e o servizi) per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di iscrizione, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
Al riguardo, con circolare n. 31/2014 l'Agenzia aveva precisato che, per i contribuenti già iscritti nella banca dati, la verifica dei quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione dei modelli Intrastat parte dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del dlgs n. 175/2014, mentre sono ininfluenti i trimestri precedenti. Naturalmente, per i soggetti iscritti successivamente, il primo trimestre da considerare è quello in corso alla data di iscrizione. La circolare aveva inoltre chiarito che, dopo avere ricevuto la comunicazione dell'agenzia, prima che l'esclusione abbia effetto, il contribuente può rivolgersi all'ufficio competente per le attività di controllo al fine di superare la presunzione di inattività, fornendo «la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma», oppure «adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare».
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato operazioni intraUe omettendo di presentare i modelli Intrastat, sarà sanzionato per le violazioni commesse. In alternativa, «il contribuente può manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie». In ogni caso, concludeva la circolare, i soggetti esclusi, qualora abbiano successivamente esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, potranno comunque richiedere nuovamente l'inclusione nell'archivio Vies.
È in questo contesto che si inquadra l'iniziativa resa nota dal comunicato con il quale l'agenzia riferisce della conclusione di una prima fase di controlli, a seguito dei quali circa 60 mila contribuenti Iva «che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività» riceveranno il preavviso di cancellazione dal Vies e, se del caso, dovranno attivarsi per mantenere o rinnovare l'iscrizione. Il riferimento del comunicato alle «caratteristiche di apparente inattività» lascia pensare che l'esclusione dalla banca dati non sarà causata dalla semplice, ancorché perdurante, assenza di elenchi Intrastat e che l'agenzia, invece, tenendo conto della normativa unionale, abbia opportunamente preso in considerazione qualche altro elemento, e segnatamente la presentazione della dichiarazione Iva.
Al riguardo, va rilevato che, in base all'art. 23 del regolamento Ue n. 904/2010, l'invalidazione per presunta inattività del numero di partita Iva (peraltro a ogni effetto e non solo ai fini delle operazioni intraUe, come invece previsto dalla normativa nazionale) scatta quando il contribuente non ha presentato «né dichiarazioni Iva né elenchi riepilogativi per un anno».
Fonte: Italia Oggi