Di seguito il testo del Provvedimento Direttoriale Protocollo n. 77220/2016 del 20 maggio 2016 dell’Agenzia delle Entrate, recante come oggetto:
Individuazione dell’Ufficio competente alla trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese. – Attuazione dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”.
1. Ufficio competente alla trattazione delle istanze
1.1. Le istanze di interpello sui nuovi investimenti sono presentate alla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti.
1.2. Le istanze di interpello sui nuovi investimenti presentate da contribuenti che hanno avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono presentate all’Ufficio della Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative al regime di adempimento collaborativo.
1.3. Nel caso di investimenti realizzati da più soggetti (gruppi di società o raggruppamenti di imprese) l’istanza di interpello viene trattata dalla Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, anche laddove uno o più dei soggetti partecipanti abbiano avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
1.4. Gli Uffici di cui al comma 1.1, 1.2. e 1.3. sono altresì competenti ad effettuare, ove necessario, gli accessi e le interlocuzioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell’impresa o della stabile organizzazione interessate dall’attività istruttoria.
2. Ufficio competente alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese
2.1. L’Ufficio competente alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese alle istanze di interpello sui nuovi investimenti è la Direzione Provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente. Per i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro sono competenti l’Ufficio Grandi Contribuenti o l’Ufficio controlli Fiscali incardinati presso la Direzione Regionale.
2.2. Nell’ipotesi in cui l’istanza venga presentata da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l’Ufficio competente alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese è la Direzione Provinciale ovvero l’Ufficio Grandi Contribuenti o l’Ufficio controlli Fiscali incardinati presso la Direzione Regionale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dell’impresa che effettua l’investimento o il cui patrimonio è oggetto dell’investimento.
2.3. Ove il contribuente abbia avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l’Ufficio competente alla verifica della corretta applicazione dei pareri resi è la Direzione Centrale Accertamento, Ufficio Cooperative Compliance.
Motivazioni
L’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha istituito una nuova tipologia di istanza di interpello sui nuovi investimenti.
L’articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo demanda ad apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione degli uffici competenti al rilascio della risposta alle istanze di interpello e alla verifica della corretta applicazione della stessa.
Il presente provvedimento fornisce dunque le indicazioni operative che consentono l’agevole esercizio del diritto di interpello disciplinato dall’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.