Paolo Soro

Cassazione in tema di appello cumulativo

Sono cumulativamente impugnabili la sentenza relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento e quella relativa alla cartella di pagamento (o intimazione o altro atto di riscossione) avente a oggetto le somme portate da quello stesso accertamento.

Nel procedimento tributario, è possibile proporre appello cumulativo contro più sentenze di primo grado, a determinate condizioni: che le sentenze siano espressamente indicate nell’atto; che sussista identità di parti e di rapporto giuridico d’imposta; che sia ravvisabile l’identità delle questioni di diritto poste a fondamento delle decisioni formalmente distinte.

Questo il principio che si legge nella sentenza n. 2102/16 della Corte di Cassazione.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione contro una sentenza della Ctr di Cagliari, conclusasi con l’accoglimento dell’appello di parte contribuente.

Col primo motivo di ricorso, l’avvocatura dello Stato censurava il comportamento della Ctr, sotto il profilo dell’inammissibilità dell’appello, in quanto con lo stesso erano state cumulativamente impugnate due sentenze della commissione tributaria provinciale di Oristano relative a due atti distinti (l’avviso di accertamento e l’intimazione o cartella di pagamento).

Nella sentenza in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ma non sotto il profilo dell’inammissibilità dell’appello cumulativo, in merito al quale ha espresso degli interessanti principi.

In deroga al criterio generale del divieto di impugnazione cumulativa, spiegano gli ermellini, l’appello contro più sentenze è certamente possibile quando si tratti, come nel caso di specie, del medesimo rapporto impositivo, contestato dapprima nel momento iniziale della rettifica (fase di accertamento), e poi in quello successivo dell’attuazione della pretesa tributaria (fase di riscossione).

Infatti, l’impugnazione cumulativa è consentita, ma solo a determinate condizioni.

Prima fra tutte, la precisa indicazione delle sentenze impugnate, con manifestazione inequivoca della volontà di impugnarle tutte.

È necessario, poi, che le parti in causa siano le stesse e che anche il rapporto giuridico d’imposta sia identico, pur se riferito (eventualmente) a diverse annualità.

Da ultimo, è necessario che venga ravvisata una identità delle questioni di diritto poste a fondamento delle decisioni, pur formalmente distinte e contenute in separate sentenze.

Fonte: Italia Oggi

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