Paolo Soro

Professionisti senza contributi a fondo perduto

I professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza sono fuori dal contributo a fondo perduto che viene concesso ai fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

I professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza sono fuori dal contributo a fondo perduto che viene concesso ai fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Questo emerge dalla lettura del decreto legge Rilancio nella sua ultima versione, in cui il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nelle precedenti formulazioni era riconosciuto «un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva». Nel testo attuale, invece, il passaggio è stato modificato come sopra.

Il punto determinante e che non lascia dubbi è quello che specifica che «il contributo non spetta ai soggetti la cui attività è cessata (…) nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza». Adesso dunque il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, o a coloro che ricevono compensi sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, la norma fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Viene confermato che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale ridotta rispetto alle prime bozze che sono circolate ed è calcolato sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La percentuale di rimborso è del 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Cala al 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro. Il 10 per cento spetta ai soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Un passaggio non definito è quello relativo al fatto che l'agevolazione «spetta anche in assenza dei requisiti (…) ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19». È evidente che, in questo caso, manca il termine di paragone con il 2019; questo passaggio sembra illogico, a meno che non si riferisca al fatto che «l'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».

Da notare che nella nuova formulazione sono esclusi dall'agevolazione anche i dipendenti. Anche questa precisazione è abbastanza particolare, a meno che non voglia significare che sono esclusi i soggetti che, pur svolgendo una attività come soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, sono nel contempo dipendenti in altre imprese. Viene confermato che il contributo verrà erogato con bonifico su conto corrente postale o bancario.

Fonte: Italia Oggi

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