Niente sospensione per la trasmissione telematica dei corrispettivi nel periodo dall'1/01/2020 al 30/06/2020, poiché l'adempimento è ritenuto necessario ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione per la controparte. Sospesi, invece, e sino al prossimo 30 giugno, invio di dichiarazione annuale Iva, modello TR, comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) ed esterometro, questi ultimi riferibili al primo trimestre 2020.
Queste alcune delle precisazioni fornite con la circolare 11/E di ieri dall'Agenzia delle entrate, in ordine alle disposizioni contenute nei dl 18/2020 e 23/2020, emanati a seguito della epidemia Covid-19.
Sul tema degli adempimenti, in scadenza tra l'8/03 e il 31/05/2020, a seguito di specifico quesito, l'Agenzia delle entrate ha richiamato il comma 1 dell'art. 62 del dl 18/2020 (recentemente convertito nella legge 27/2020, pubblicata in G.U. 29/4/2020 n. 110) e ha confermato la sospensione dei termini, con esecuzione entro il prossimo 30 giugno, per la presentazione della dichiarazione Iva (anche da parte dei soggetti non residenti che operano in Italia con identificazione diretta o rappresentante legale) e il modello TR, nonché per la comunicazione della liquidazione periodica Iva (Lipe) e l'esterometro, in detti ultimi due casi relativamente al primo trimestre 2020.
Le Entrate chiariscono, però, che senza dichiarazione annuale Iva o presentazione del modello TR non è possibile eseguire il rimborso dell'Iva a credito, trimestrale o annuale, con ulteriore preclusione della compensazione del credito per la quota superiore a 5 mila euro e che resta ferma la possibilità per il contribuente di non tenere conto della detta sospensione, presentando dichiarazione e/o modello nel corso dello stesso periodo.
Sempre discutibile, invece, la precisazione fornita sulla negata sospensione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, giustificata dall'Agenzia, sulla scia di quanto già affermato (circ. 8/E/2020 quesito 1.7), dall'esigenza della controparte di ricevere un documento «variamente» utilizzabile anche ai fini fiscali, con l'unica eccezione del caso in cui sussistano valide ragioni, come l'assenza di rete o problemi di connettività.
Resta ferma, e pare logico, che se l'esercizio (come è avvenuto, per esempio, per bar, pub e ristoranti e per talune attività al dettaglio) che se l'esercizio commerciale è rimasto chiuso (per obbligo o per eventi calamitosi) nessuna trasmissione deve essere eseguita, stante quanto precisato da un datato provvedimento delle Entrate (n. 182017/2016) sull'interruzione delle attività per chiusura festiva o settimanale.
Con altra risposta (risposta 2.2) l'Agenzia delle entrate conferma la sospensione della presentazione del modello EAS, in scadenza il 31/03 in caso di mutamento dei dati comunicati, e con una ulteriore (risposta 2.3) anche della presentazione del modello INTRA 12, in scadenza nel periodo tra l'8/03/2020 e il 30/06/2020, per i soggetti obbligati che hanno eseguito acquisti comunitari di beni oltre 10 mila euro o che hanno optato per l'applicazione dell'Iva in Italia e produttori agricoli esonerati.
Ulteriori domande riguardano i controlli di conformità dei misuratori fiscali e il rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti degli stessi; sul tema, l'agenzia precisa che i controlli di conformità possono essere eseguiti, nel periodo di pandemia, in proprio con emissione di una autocertificazione, ai sensi del dpr 445/2000, mentre le abilitazioni dei fabbricanti, stante la prescrizione dell'art. 103 del dl 18/2020, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, restano valide per novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, alla stessa stregua delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate.
Le Entrate confermano (risposta 2.9) la possibilità, anzi l'opportunità, di sottoscrivere «a distanza» e, quindi, fuori udienza, gli accordi di conciliazione, di cui all'art. 48 del dlgs 546/1992, tenendo conto delle precisazioni già fornite sulla gestione a distanza (circ. 6/E/2020), con deposito, entro e non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, a mezzo sistema informativo (Sigit).
Ulteriori sospensioni previste, in ordine e fino al prossimo 30/06, per la denuncia annuale dell'imposta sulle assicurazioni, anche per i soggetti in libera prestazione di servizi, quindi soggetti esteri con rappresentante fiscale collocato sul territorio nazionale e per la dichiarazione relativa alle operazioni di finanziamento posta a carico di banche ed enti assimilati, sebbene l'adempimento contempli anche il versamento dell'imposta dovuta a saldo per il periodo di riferimento.
Fonte: Italia Oggi