Slitta dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice della crisi. Sterilizzati fino al 31 dicembre 2020 gli effetti delle perdite delle società ed i conseguenti obblighi di ricapitalizzazione e liquidazione. Nessuna proroga per la nomina dei sindaci e revisori. Sono alcune delle principali misure previste nella bozza del testo di decreto legge sulla liquidità delle imprese.
Lo slittamento del testo della legge sulla crisi d'impresa. Tutte le disposizioni in tema di codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al dlgs 12 gennaio 2019 n. 14, ivi compreso il nuovo sistema di allerta, entreranno in vigore solo dal 1° settembre 2021.
Il tutto avviene apportando una modifica al comma 1° dell'art. 389 (entrata in vigore) del dlgs 14.
Si applicheranno, quindi, solo a partire dal 1° settembre 2021 le nuove disposizioni generali sui soggetti che partecipano alla regolazione della crisi ed insolvenza, le procedure di allerta e composizione assistita, i nuovi strumenti di regolazione della crisi, le nuove regole sulla liquidazione giudiziale, quelle relative all'insolvenza dei gruppi di imprese e sulla liquidazione coatta amministrativa, le nuove disposizioni penali e del lavoro.
Restano, invece, operative le norme di cui al comma 2 dell'art. 389 del dlgs 14, come ad esempio quelle in tema di Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure (artt. 356 e 357 del dlgs 14) e soprattutto le disposizioni di riforma del codice civile (assetti organizzativi societari, modifiche alla governance delle srl, responsabilità degli amministratori, nomina degli organi di controllo ecc.).
Le ragioni dello slittamento. Le ragioni dello slittamento sono ben evidenziate nella relazione di accompagnamento al decreto.
La prima, vi si legge, riguarda il sistema delle misure di allerta volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese. Il sistema dell'allerta, infatti, è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. In una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.
La seconda ragione sarebbe quella, si legge ancora in relazione, che la nuova legge si pone come finalità quella di operare nell'ottica di un quanto più ampio possibile salvataggio delle imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (quello che ancora oggi è definito fallimento) come extrema ratio, cui ricorrere in assenza di concrete alternative. Risulta, tuttavia, evidente che in un ambito economico in cui potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il Codice finirebbe per mancare incolpevolmente il proprio traguardo. La terza ragione si collega, secondo la relazione, alla scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo e di non soffrire le incertezze collegate ad una disciplina in molti punti inedita e necessitante di un approccio innovativo. Uno strumento consolidato come l'attuale legge Fallimentare, appare quindi di più idoneo utilizzo in questo particolare momento storico.
Infine, lo slittamento di 15 giorni (dal 15 agosto al 1° settembre) è determinato dal voler far entrare in vigore la riforma non nel periodo feriale ma alla ripresa dei lavori delle attività dei Tribunali.
Il mantenimento per il termine delle nomine dei revisori. Il dl 30/12/2019 n. 162, coordinato con legge di conversione 28/2/2020 n. 8, ha previsto per le srl uno slittamento dei termini originariamente previsti dal comma 1 dell'art. 379. Da ciò deriva che al momento, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, costituite alla data del 16 marzo 2019, che superano i parametri dell'art. 2477 cc dovrebbero provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, cc. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2477 cc si dovrà peraltro avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.
Appare opportuno evidenziare, tuttavia, che su alcuni aspetti di diritto societario (in particolare sulla responsabilità degli amministratori e sulla nomina degli organi di controllo di cui agli artt. 378 e 379 del codice della crisi), è stato presentato al senato un emendamento in tema di conversione del dl. 18/2020, che, se recepito, potrebbe determinarne la sospensione dell'efficacia degli effetti dei due articoli al 31 dicembre 2020. Perdite di capitali con effetti sospesi. Le perdite anche integrali di capitale previste dagli artt. 2447 c.c. per le spa, dall'art. 2482-ter c.c. per le srl, non saranno causa di liquidazione per le società fino al 31/12/2020 a prescindere da eventuali richieste di concordati preventivi o accordi di ristrutturazione da parte della società ex art. 182 sexies l.f. Tale regola varrà anche per le coop rimanendo sospesi gli effetti dell'art. 2545-duodecies c.c.. Vengono altresì sterilizzati, per lo stesso tempo, gli effetti degli articoli 2446 c.c, commi 2 e 3 per le spa e 2482-bis in tema di srl. In pratica le società non saranno tenute alla ricapitalizzazione o alla riduzione del capitale qualora questo si riduca di oltre 1/3. Resta comunque ferma, si legge nella relazione tecnica la previsione in tema di informativa ai soci, prevista dal comma 1 dell'art. 2446 per le società per azioni e dai primi 3 commi dell'art. 2482-bis c.c. per le srl. La misura, seppur apprezzabile in via di principio, lascia perplessi in merito alla tempistica in quanto gli effetti essenziali della perdita si avranno sul bilancio 2020, che verrà approvato nel 2021, periodo in cui lo scudo sulle perdite non sarebbe efficace.
Fonte: Italia Oggi