La delazione fiscale sarà retroattiva. E spunta una causa di giustificazione nel caso in cui si violi la riservatezza professionale in nome della trasparenza fiscale. L'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate degli schemi transfrontalieri a rischio elusione partirà dal 1° luglio 2020 ma con riferimento ai meccanismi «la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2019». Un lavoro di recupero dati spetterà dunque a intermediari e professionisti gravati dal nuovo obbligo-adempimento previsto dallo schema di decreto di legislativo che attua la direttiva 2018/822, DAC6 esaminato ieri dal pre-consiglio dei ministri nel suo esame preliminare.
La direttiva ha generato più di una preoccupazione per quelle figure professionali già gravate dagli adempimenti antiriciclaggio quali: «Commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati». Tutte queste categorie assieme agli intermediari banche, società di gestione, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio, fiduciarie, trust stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere saranno chiamate a comunicare all'amministrazione finanziaria gli schemi attuati con partner residenti in stati esteri qualora comporti un vantaggio fiscale e un elemento distintivo di potenziale elusione fiscale.
Il meccanismo transfrontaliero che richiede l'attivazione della procedura di comunicazione è considerato uno schema, un accordo, un progetto che riguarda l'Italia e una o più giurisdizioni estere al verificarsi di determinate condizioni. Le condizioni che si ritrovano nell'articolato, e che spiega la relazione illustrativa fanno riferimento alla residenza fiscale di chi partecipa al meccanismo, all'attività svolta nella giurisdizione estera con le stabili organizzazioni, o all'attività svolta in giurisdizione estera senza esservi residenti, all'alterazione della corretta applicazione delle procedure su scambio automatico di informazioni o all'identificazione del titolare effettivo.
Il modello si basa sul principio della conoscenza effettiva che il soggetto possiede in relazione alle informazioni disponibili e al grado di competenza e comprensione necessarie per fornire il servizio. Non rientrano nella comunicazioni le informazioni di routine che gli intermediari compiono, come ad esempio un trasferimento di fondi o di custodia.
L'articolo 3 è dedicato al regime di comunicazioni e esenzioni dell'obbligo. Per i professionisti quello che è esenzioni rientra come obbligo. In buona sostanza è previsto, come per l'antiriciclaggio, l'esonero della comunicazione nel caso in cui ci sia un rapporto professionista/cliente nei compiti di difesa o rappresentanza. Ma la norma introduce una salvaguardia di responsabilità per «eventuali violazioni del segreto professionale» se le comunicazioni siano fatte in buona fede.
Di più, si prosegue prevedendo che nel caso vi sia una possibile responsabilità penale sottostante le operazioni messe in essere l'intermediario è esonerato da quelle che è riconosciuta come autodenuncia penale.
Ma allo stesso tempo è esonerato dalla propria autodenuncia ma deve affidare la comunicazione, e quindi la sua indicazione, all'altro intermediario e contribuente che provvederanno a trasmettere i dati all'Agenzia. Le comunicazioni dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dall'avvio dei meccanismi messi a disposizione dei clienti e per quanto riguarda particolari meccanismi definiti commerciabili si introduce l'adempimento di una rendicontazione trimestrale di una relazione periodica in cui si aggiornano le informazioni riportate nella tabella in pagina. C'è infine l'obbligo di conservazione dei documenti tra i 5 e i 7 anni.
Fonte: Italia Oggi