Paolo Soro

Lotteria degli scontrini con delazione fiscale

Se l’esercente si rifiuta di inserire il codice lotteria del cliente nello scontrino fiscale quest’ultimo potrà infatti segnalarlo telematicamente al fisco, additandolo come contribuente fiscalmente a rischio.

Alla lotteria degli scontrini verrà abbinata anche la delazione fiscale. Se l'esercente si rifiuta di inserire il codice lotteria del cliente nello scontrino fiscale quest'ultimo potrà infatti segnalarlo telematicamente al fisco, additandolo come contribuente fiscalmente a rischio. È quanto si desume dalla lettura della disposizione contenuta nella lettera c) del primo comma dell'articolo 20 del decreto legge n.124 del 2019. Il comma in oggetto è stato inserito durante i lavori di conversione del collegato fiscale alla manovra 2020 che, in origine, prevedeva la possibilità di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro nei confronti dell'esercente che si rifiutava di far partecipare il cliente alla nuova lotteria degli scontrini.

Ora la nuova disposizione prevede invece testualmente che, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Dunque la segnalazione del cliente al quale è stata inibita la partecipazione alle estrazioni previste dalla nuova lotteria degli scontrini fiscali (il cui debutto è fissato al 1° luglio 2020) costituirà un precedente fiscale negativo per l'esercente in grado di abbassare il suo rating fiscale esponendolo al rischio di un controllo da parte dell'agenzia delle entrate o della Guardia di finanza.

La disposizione in commento non convince per almeno due ordini di motivi.

Il primo di essi riguarda il fatto che, stando al tenore letterale della norma in commento, l'esercente, pur essendosi rifiutato di inserire il codice lotteria del cliente nella certificazione fiscale, non ha comunque evaso alcuna imposta. Lo scontrino fiscale risulta infatti emesso e di conseguenza, sia ai fini dell'Iva che delle imposte dirette, l'importo della prestazione in esso contenuta concorrerà alla determinazione dei volumi d'affari e dei ricavi del titolare dell'esercizio commerciale.

Far scattare una verifica fiscale o comunque additare tale contribuente come potenziale evasore fiscale soltanto per non aver inserito un codice alfanumerico nello scontrino fiscale, pare davvero eccessivo. Il mancato inserimento potrebbe derivare, tanto per fare un esempio concreto, dall'esigenza di velocizzare le operazioni di pagamento alla cassa dell'esercizio magari in condizioni di affollamento dello stesso (circostanza che si verifica sistematicamente in alcune tipologie di esercizi commerciali in determinati momenti della giornata).

Il secondo ordine di motivi riguarda invece l'ampio potere, anche discrezionale, che la norma attribuisce al cliente deluso. A quest'ultimo infatti viene attribuito un potere di segnalazione al fisco del comportamento scorretto dell'esercente da effettuarsi in separata sede, quasi di nascosto, e comunque ad insaputa del titolare dell'esercizio commerciale.

Per come è strutturata la norma infatti il cliente, dopo aver constatato il mancato inserimento del codice lotteria nello scontrino in suo possesso, accederà via internet al portale «Lotteria» sul sito dell'Agenzia delle entrate denunciando l'esercente di turno all'amministrazione finanziaria.

Sempre stando al tenore letterale della disposizione tale segnalazione costituirà un indicatore di rischio fiscale nei confronti dell'esercente che sia l'Agenzia delle entrate che la Guardia di finanza (ormai sempre a braccetto fra loro) utilizzeranno nelle attività di selezione delle posizioni ai fini dei controlli fiscali.

Se non verranno introdotti specifici oneri probatori per il cliente segnalante si corre il rischio che tale disposizione scateni una vera e propria «delazione fiscale». Potrebbero cioè partire segnalazioni attraverso il suddetto portale anche nel caso in cui il cliente non abbia fatto alcuna richiesta di partecipazione alla lotteria degli scontrini ma sia mosso, in tale attività di delazione, da altre motivazione fra le quali, magari, anche il contrasto ad un concorrente commerciale un po' troppo agguerrito o fastidioso.

Che dire poi degli aspetti legati alla difesa ed alla tutela dell'esercente commerciale? Quest'ultimo sarà a conoscenza delle segnalazioni che i suoi clienti inviano al portale della Lotterai degli scontrini o ne sarà totalmente all'oscuro? Potrà difendersi contro deducendo alle segnalazioni dei suoi clienti o rischierà una verifica fiscale senza sapere che la stessa sarà stata attivata proprio dalle denunce telematiche inoltrate nei suoi confronti?

Si tratta di questioni e dubbi che dovranno essere risolti prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni onde evitare che alla lotteria venga abbinata anche un'attività, poco piacevole, di delazione.

Fonte: Italia Oggi

Fonte Immagine: Foto di Steen Møller Laursen da Pixabay 

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