Adeguate verifiche antiriciclaggio da rifare per i clienti acquisiti prima del 2018.
È questa una novità, nonché adempimento burocratico, che arriva con l'approvazione, da parte del consiglio dei ministri del 3 ottobre, del decreto legislativo che recepisce la V direttiva europea in materia di contrasto al riciclaggio. Le novità si applicheranno anche alle cessioni dei crediti, obbligati dunque all'adeguata verifica della clientela per quel che riguarda anche le parti della cessione e per le opere d'arte che transitano nei cosiddetti porti franchi, zone tax free all'interno delle dogane dei singoli stati.
Burocrazia da rifare in banca. I clienti di banche e altri intermediari finanziari potranno dunque ricevere la richiesta di recarsi nelle filiali per aggiornare tutte le informazioni relative alla loro posizione.
La novità si desume dalla relazione di accompagnamento al provvedimento in cui si dà un nuovo calendario per la tempistica di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica nei confronti della clientela già acquisita.
L'adeguata verifica dovrà essere effettuata nei confronti dei clienti già acquisiti, non solo ogniqualvolta muti il livello di rischio attribuito al cliente ma anche in occasione degli obblighi posti da norme sopravvenute al momento in cui il cliente è acquisito.
In questo caso si prende come riferimento i rapporti instaurati prima del dlgs 90/2017 (correttivo antiriciclaggio) e quindi tutti i clienti acquisiti prima del 2018 (data di entrata in vigore del decreto correttivo).
Porti franchi, controlli elevati. Chi commercia in opere d'arte o agisce come intermediario nel commercio di queste ultime è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio per il transito che le opere compiono nei cosiddetti porti franchi, zone con una tassazione super agevolata all'interno degli spazi doganali.
L'adempimento è esteso anche alle case d'aste e alle gallerie nel momento in cui le loro opere prendano la strada del porto franco.
Cartolarizzazioni crediti con obblighi di adeguata verifica. La nuova disposizione punta a chiarire il perimetro di applicazione degli obblighi per gli intermediari che svolgono operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
Gli intermediari dovranno monitorare i soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione (debitori ceduti, sottoscrittori e obbligazioni emesse).
L'obiettivo è quello di evitare che operazioni di cartolarizzazione possano essere usati come schemi con finalità di riciclaggio.
Condomini, l'obbligo è dell'amministratore. La norma arriva a porre la parola fine a una divergenza interpretativa che riteneva obbligato alle norme antiriciclaggio chi avesse nel condominio più del 25% dei millesimi.
In questo modo si individua nel rappresentate legale il titolare effettivo.
Affitti di negozi e locali commerciali, sotto la lente. La disposizione introduce l'obbligo dell'adeguata verifica per gli agenti in affari di mediazione immobiliare che gestiscono locazione di immobile dal valore di 10 mila euro al mese.
È il caso di affitti o di case di pregio o di locali commerciali.
Registro delle valute virtuali. Il decreto approvato dà il via alla costruzione presso l'Oam, organismo agenti e mediatori, del registro e dunque di una anagrafe di coloro che gestiscono le valute virtuali.
Fonte: Italia Oggi
Fonte Immagine: Foto di Jarosław Bialik da Pixabay