Paolo Soro

Isa, la proroga dimentica i soci di società trasparenti

Disallineamento totale tra la società, che ha potuto beneficiare della proroga al 30/09, e il socio che, nella determinazione del debito previdenziale eccedente il minimale, deve sempre tenere conto del reddito fiscale della società.

Versamenti delle imposte dei soci di società non trasparenti, cui si applicano gli Isa al buio. Disallineamento totale tra la società, che ha potuto beneficiare della proroga al 30/09, e il socio che, nella determinazione del debito previdenziale eccedente il minimale, deve sempre tenere conto del reddito fiscale della società. Una logica applicazione della proroga, da confermare, dovrebbe permettere il differimento anche per questi contribuenti, e non solo per i contributi previdenziali.

È noto che, dopo la conversione, con modifiche, del dl 34/2019, nella legge 58/2019 e l'emanazione della risoluzione n. 64/E del 28/6/2019, il legislatore ha concesso la proroga del termine per eseguire i versamenti delle imposte determinate in sede di redazione delle dichiarazioni dei redditi dal 30 giugno scorso (di fatto, il 1° luglio) al 30 settembre prossimo.

La proroga è stata concessa per tutti i contribuenti che esercitano attività per le quali gli indici di affidabilità fiscale (Isa) sono stati approvati, compresi i contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio (risoluzione 64/E/2019) e i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese «trasparenti», di cui agli articoli 5, 115 e 116 del dpr 917/1986 (Tuir).

Con uno specifico documento di prassi (risoluzione 71/E/2019) l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla corretta modalità di versamento dei tributi a seguito del previsto slittamento delle scadenze al 30 settembre prossimo, precisando che i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che hanno quindi potuto beneficiare della proroga potranno versare gli importi in un'unica soluzione entro il 30/09/2019 oppure entro il 30/10/2019, con la maggiorazione dello 0,40% o versare gli importi ratealmente a decorrere dal 30 settembre.

Nel caso in cui si opti per il versamento rateale, i soggetti titolari di partita Iva dovranno effettuare i versamenti entro il 30/09/2019 (prima rata, senza interessi), entro il 16/10/2019 (seconda rata, con interessi) ed entro il 18/11/2019 (terza rata, con interessi), mentre i soggetti non titolari di partita Iva (soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir) dovranno effettuare i versamenti entro il 30/09/2019 (la prima rata, senza interessi), entro il 31/10/2019 (la seconda rata, con interessi) ed entro il 2/12/2019 (la terza rata, con interessi).

Quindi, il socio di una società in nome collettivo, che beneficia della postergazione del termine di versamento delle imposte dovute da dichiarazione al prossimo 30 settembre, se la società esercita un'attività soggetta a Isa, potrà eseguire i pagamenti al 30/09 ovvero al 30/10/2019 con maggiorazione, valutando il pagamento rateale.

Il problema emerge, invece, per i contribuenti che detengono quote di partecipazioni in società a responsabilità limitata «non» trasparenti e che devono, in sede di dichiarazione dei redditi, ma ai soli fini contributivi, tenere conto del reddito fiscale determinato in capo alla società, in quanto necessario per la determinazione dei contributi personalmente dovuti; nessuna proroga è stata contemplata per questi soggetti.

Il chiaro, quanto paradossale disallineamento, che evidenzia una diversità di trattamento, peraltro aggravata dalla continua modifica di dati precalcolati per gli Isa, comporta il pagamento dovuto per le imposte da dichiarazioni dei redditi al 1° luglio scorso, con possibile pagamento al 31/07/2019, previa applicazione della maggiorazione delle somme dovute dello 0,40%.

Quindi, è di tutta evidenza che, non potendo determinare il reddito fiscale della società non trasparente, quest'ultima dovrebbe anticipare la determinazione della propria base imponibile, a prescindere dal risultato degli Isa (quindi, per scelta, senza adeguamento), al fine di determinare l'utile fiscale da attribuire, virtualmente, ai soci chiamati a determinare, sul quadro «RR» i contributi dovuti agli enti previdenziali; la proroga potrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi, seguendo l'indirizzo di un datato documento di prassi (risoluzione 173/E/2017).

La ragione di tale situazione, ancora non chiara alla data odierna (basta leggere i vari indirizzi delle case di software, associazioni sindacali anche degli imprenditori), è da riscontrarsi sul fatto che il reddito della società di capitali non è attribuito per trasparenza ai propri soci, i quali restano obbligati, di fatto, a rispettare le scadenze ordinarie (quelle del 1° luglio scorso).

In realtà, che non sussista, in tal caso, la trasparenza è affermazione errata, proprio per effetto di quanto appena esposto, poiché il reddito della società, non trasparente, è comunque necessario per la corretta determinazione del carico contributivo del socio ai fini del calcolo della quota contributiva eccedente il minimale.

Fonte: Italia Oggi

Fonte Immagine: Foto di Andreas Breitling da Pixabay 

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