Paolo Soro

L’ostruzione del cda non può fermare i sindaci

In presenza di gravi irregolarità nel bilancio, inoltre, si rende doveroso per i sindaci impugnare lo stesso anche se il collegio ha acconsentito alla sua approvazione. È quanto si legge nella sentenza della Suprema corte n. del 31/7/2019, n. 20651.

La condotta omissiva dell'amministratore non può comportare l'esclusione o l'affievolimento del potere di controllo del collegio sindacale. In presenza di gravi irregolarità nel bilancio, inoltre, si rende doveroso per i sindaci impugnare lo stesso anche se il collegio ha acconsentito alla sua approvazione. È quanto si legge nella sentenza della Suprema corte n. del 31/7/2019, n. 20651.

A seguito del fallimento di una società, il curatore propone azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. nei confronti dell'amministratore unico e dei componenti di due collegi sindacali succedutisi negli anni antecedenti al fallimento. Il curatore anche sulla base di indagini svolte dall'amministratore giudiziario nominato nel procedimento ex art. 2409 c.c., sui libri e le scritture contabili rilevava gravissime irregolarità gestionali dell'amministratore. Ai sindaci, con funzione di revisione contabile nel tempo succedutisi, veniva di contro addebitata una specifica violazione dei relativi obblighi di vigilanza (artt. 2403 e 2407 del codice civile).

Al collegio sindacale subentrante veniva imputato dal tribunale di Napoli di aver reso parere positivo all'approvazione del bilancio nell'assemblea della loro nomina in relazione al rendiconto del periodo antecedente la stessa, sottraendosi al dovere di controllare anche la pregressa gestione.

I sindaci ricorrono alla Cassazione che, come si vedrà, rigetta, con specifiche motivazioni, le ragioni addotte dai ricorrenti, confermando in capo agli stessi la necessità di provvedere al risarcimento dei danni procurati per omessa vigilanza.

In primo luogo, secondo i giudici del Palazzaccio non appare determinante, ai fini della esclusione delle loro responsabilità che i sindaci abbiano assunto la carica soltanto in occasione dell'approvazione del bilancio ritenuto irregolare. Ciò in quanto una volta accettata tale carica, essi avrebbero dovuto valutare le risultanze di quel bilancio, le quali avrebbero dispiegato i propri effetti anche sul bilancio dell'esercizio successivo. In virtù di quanto sopra, la mancata impugnazione da parte dei sindaci della delibera dell'assemblea che approva un bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi stabiliti dal codice civile, un potere-dovere proprio del collegio come già evidenziato dalla Suprema corte di cassazione (Cass. 2538/2005), o comunque il fatto che il collegio non si sia attivato per farne dichiarare la nullità, ex art. 2379 c.c., allo scopo di consentire il doveroso ripristino della regolare rappresentazione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, determina in capo all'organo di controllo, la soggezione alle responsabilità delineate dall'art. 2407 c.c.

Il collegio sindacale evidenzia, a sua difesa, anche l'ostruzionismo dell'amministratore che, occultando alcuni dati della società, avrebbe impedito l'operatività dell'organo di controllo. Tale circostanza, secondo i sindaci, sarebbe stata rilevante per determinare le violazioni (carente vigilanza) a essi imputate.

Di avviso completamente opposto gli Ermellini secondo i quali i poteri ispettivi e di controllo (anche individuali, di cui all'art. 2403-bis c.c.) dei sindaci non si attuano, «(…) soltanto sulla base delle informazioni che gli amministratori sono obbligati a fornire ma anche attraverso l'esercizio dei propri poteri d'indagine, segnalazione e d'intervento (…) la condotta omissiva dell'amministratore non può comportare l'esclusione o il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze informative non possono limitarsi a mere sollecitazioni nei confronti dell'organo amministrativo. Grava, infatti, sui sindaci, in tal caso, un ancor più pregnante obbligo di vigilanza, attesa la valenza fortemente sintomatica della incompletezza della contabilità ed in genere di una condotta elusiva dell'amministratore, in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti dagli atti di abuso gestionali, ma anche della necessaria verifica di efficienza, trasparenza ed adeguatezza dell'attività di gestione». In relazione a tali motivazioni, i sindaci vengono condannati al risarcimento del danno.

Fonte: Italia Oggi

Fonte Immagine: Foto di mohamed Hassan da Pixabay 

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