Paolo Soro

Se il pensionato risiede in Spagna le tasse versate si recuperano in Italia

Occorre essere iscritti nella anagrafe della popolazione residente o avere nel territorio del Paese accogliente la propria residenza o domicilio per almeno 183 giorni l’anno.

La vigente convenzione contro la doppia imposizione prevede la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori dipendenti privati nel Paese di erogazione e la tassazione in quello di residenza. Per il rimborso va presentata istanza al Centro operativo di Pescara entro 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta. Questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 246/2019.

Un pensionato italiano residente in Spagna, iscritto all’Aire dal 2016, ha chiesto nel 2018 la residenza fiscale spagnola in base alla convenzione stipulata tra i due Paesi contro la doppia tassazione. Ha quindi compilato il prescritto modulo Inps che è stato timbrato e firmato dall’autorità spagnola che gli ha concesso la residenza fiscale. Nel settembre del 2018 ha provveduto a inoltrare all’Inps il modulo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nonostante egli abbia correttamente seguito l’iter procedurale, nel rateo di dicembre 2018 non gli sono state rimborsate le imposte e l’Inps, in data 21 dicembre 2018, gli ha comunicato di aver accettato la richiesta di detassazione con decorrenza 1° gennaio 2018 che sarebbe però stata applicata solo dal 1° gennaio 2019 poiché il 2018 era già contabilmente chiuso.

Il pensionato chiede di sapere se deve presentare la dichiarazione dei redditi per il 2018 anche in Italia e come deve fare per recuperare le imposte versate in Italia nel 2018 stesso.

Innanzitutto i tecnici delle Entrate fanno presente che spetta ai sostituti d’imposta, in questo caso l’Inps, valutare caso per caso l’attinenza della documentazione presentata allo scopo di applicare direttamente le agevolazioni previste dalle convenzioni tra l’Italia e i Paesi esteri di residenza dei contribuenti.

L’Agenzia fornisce indicazioni interpretative, rilevando che, in generale, le convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la sovranità tributaria di entrambi.

Nel caso in esame la convenzione tra Italia e Spagna è stata ratificata dalla legge n. 663/1980 e stabilisce che con il termine “residente in uno Stato contraente” si intende “ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza…o di ogni altro criterio di natura analoga”.

Inoltre, l’articolo 2, comma 2 del Tuir considera residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.

Le condizioni previste dal Tuir sono tra loro alternative poiché è sufficiente che si sia verificato uno solo dei requisiti richiesti per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 se si tratta di anno bisestile), perché una persona sia considerata fiscalmente residente in Italia.

In ogni caso anche i non residenti, ai sensi dell’articolo 3 del Tuir, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello Redditi nel caso in cui possiedano redditi prodotti in Italia.

In particolare, le pensioni corrisposte a persone non residenti in Italia da Enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso sono imponibili nel nostro Paese e gli enti pensionistici eroganti (Inps) sono tenuti, quali sostituti d’imposta, a operare le previste ritenute.

Tuttavia, va ricordato che la potestà impositiva italiana è limitata dai vigenti trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni e che, nello specifico, la Convenzione Italia-Spagna prevede la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori dipendenti privati nel Paese di erogazione (Italia) e la tassazione nel Paese di residenza (Spagna).

In base alle argomentazioni fin qui riportate, l’Agenzia chiarisce che, qualora il contribuente abbia la residenza fiscale in Spagna nel 2018 e la pensione percepita riguardi un’attività svolta come lavoratore dipendente del settore privato, il trattamento pensionistico erogato nel 2018 dall’Inps non deve essere assoggettato a imposizione nel nostro Paese, previa presentazione, all’ente previdenziale, della documentazione che giustifichi l’esonero.

Di conseguenza, l’imposta italiana trattenuta dall’Inps all’atto del pagamento della pensione relativa al 2018 può essere chiesta a rimborso, presentando una specifica richiesta al Centro operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta.

Fonte: Fisco-Oggi

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