È illegittimo l'accertamento induttivo a carico di una società in crisi, se i parametri utilizzati dal fisco per ricostruire il reddito presunto sono quelli riferibili ad aziende «sane».
L'Agenzia delle entrate, infatti, non può meccanicamente applicare i coefficienti reddituali di competitor di settore «senza aver cura di considerare la conclamata situazione di anormalità gestionale in cui si trova la società in stato di decozione».
Un simile operato si pone anche in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
Il verdetto è arrivato dalla 5° sezione civile della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 13161/19 di ieri.
Il contenzioso vedeva le Entrate contrapposte al curatore fallimentare di una catena di negozi di elettrodomestici, dichiarata fallita nel 2001.
Per il medesimo anno d'imposta l'Agenzia aveva ricostruito a tavolino un maggiore reddito, ipotizzando che questo non fosse stato correttamente dichiarato.
In particolare, l'ufficio aveva stimato i ricavi applicando al totale dei costi sostenuti (pari a 15 miliardi di vecchie lire) il ricarico medio praticato dagli operatori dello stesso settore, pari al 5%.
Da qui la ricostruzione dell'utile non dichiarato, moltiplicando il fatturato presunto per un valore del 3%, pari alla profittabilità registrata sul mercato della vendita al dettaglio di elettrodomestici.
Al termine di un contenzioso durato più di dieci anni, la Cassazione ha posto ieri la parola fine, affermando che il metodo induttivo seguito dall'amministrazione finanziaria non è corretto.
Secondo i giudici di palazzo Cavour, i verificatori non potevano applicare a una società in conclamato stato di crisi (al punto che il fallimento sarebbe arrivato nello stesso esercizio contestato dal fisco) i normali parametri di mercato.
Al contrario, l'Agenzia «avrebbe dovuto tenere in debito conto lo stato di crisi avanzata in cui versava la società e gli accertamenti compiuti dalla procedura fallimentare», recita la sentenza.
Navigando in cattive acque, infatti, l'azienda aveva cercato di fare cassa «liquidando la merce a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato e, addirittura, inferiore al costo di produzione».
Comportamento che aveva ovviamente «ridotto o azzerato anche la percentuale di ricarico presa in considerazione dall'ufficio».
Fonte: Italia Oggi