Paolo Soro

Circolare n. 7 del 6 maggio 2019: benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione

L'Ispettorato nazionale del lavoro pubblica la circolare n. 7 del 6 maggio 2019 relativa alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.

Oggetto: Art.  1, comma  1175,  L.  n.  296/2006 – benefici normativi  e  contributivi  e  rispetto  della contrattazione collettiva.

A seguito di alcune richieste di chiarimento e facendo seguito a quanto già illustrato con circ. n. 3/2018 di questo Ispettorato, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.

Tale disposizione stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di  lavoro,  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva,  fermi  restando  gli  altri  obblighi  di  legge  ed  il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In particolare si segnala, fra le condizioni che subordinano il godimento dei benefici, quella del “rispetto degli accordi e contratti collettivi (...)”.

A tale riguardo e al fine di verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei benefici, il personale ispettivo  dovrà  svolgere  un  accertamento  sul merito  del  trattamento  economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

In altri termini, atteso che la disposizione in parola chiede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi stipulati   da   organizzazioni   sindacali   dei   datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   più rappresentative sul piano nazionale”, si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai  lavoratori dei trattamenti economici  e normativi equivalenti o superiori a quelli  previsti  da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006; ciò,  pertanto,  a  prescindere  di  quale  sia  il  contratto  collettivo  “applicato”  o,  addirittura,  a prescindere  da  una  formale indicazione, abitualmente  inserita nelle  lettere  di  assunzione, circa  la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.

Si  ricorda  che  la  valutazione  di  equivalenza  di  cui  sopra  non  potrà  tenere  conto  di  quei  trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale).

Resta  fermo   che lo   scostamento  dal  contenuto  degli   accordi   e  contratti  collettivi stipulati  da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.

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