Fino al termine del periodo transitorio saranno applicate le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva Ue. Continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di Iva e accise.
Questa, una delle misure (fiscali) del decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 recante «Misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea», pubblicato in G.U. n. 71 del 25/3/2019 e in vigore da ieri.
Come oramai evidente, il decreto è stato emanato in considerazione del clima di diffusa incertezza in merito alla ratifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'accordo per il recesso dall'Unione europea prevedendo, nello specifico, interventi specifici relativi all'esercizio dei poteri speciali in settori di rilevanza strategica.
Il decreto si prefigge di assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito. Ma non solo. Il documento di legge si pone anche l'obiettivo di disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l'attività nel territorio della Repubblica nonché dettare ulteriori misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, in particolare, disposizioni tese a regolamentare le modalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari. Da ultimo, ma certo non per importanza, la finalità di disciplinare la concessione della cittadinanza in favore dei cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito.
Dal punto di vista fiscale, in particolare ai fini Iva, a decorrere dal 30 marzo 2019, se dovesse persistere il no-deal, le cessioni di beni effettuate da un soggetto Iva nazionale (c.d. business) nei confronti di un operatore economico business stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto Iva Uk non potranno essere più qualificate come «cessioni» o «acquisti» intracomunitari ma costituiranno rispettivamente, «importazioni» ed «esportazioni» e, come tali, saranno assoggettate all'applicazione delle disposizioni fiscali ad hoc sia per quanto attiene al profilo impositivo che a quello dei controlli.
In tema di tutela dei depositanti e degli investitori, il decreto prevede che le banche del Regno Unito con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati dal Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso ma, entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche devono perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani. I depositanti continueranno dunque ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. Spetterà alle banche procedere a comunicare ai propri depositanti le informative previste dalla normativa, alla prima occasione utile e, comunque, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il decreto stabilisce inoltre che le banche del Regno Unito, durante il periodo transitorio, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tra le altre anche le seguenti attività: (i) le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f) del Testo unico bancario; (ii) l'attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso, e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti. La notifica all'autorità competente è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorità competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.
Fonte: Italia Oggi