Più poteri e responsabilità per il collegio sindacale ed il sindaco unico, nuovi doveri agli amministratori chiamati ad istituire un assetto organizzativo adeguato in ogni tipologia societaria, piena responsabilità di questi ultimi nei confronti di creditori di srl. Sono alcune delle rilevanti modificazioni al codice civile apportate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato sul S.O. n. 6/L alla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019, che introduce il nuovo codice sulla crisi d'impresa e dell'insolvenza (C.c.i.i.). Le regole per amministratori e sindaci entreranno in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto e quindi dal 16 marzo.
Le modifiche al codice civile. Le nuove norme in tema di liquidazione giudiziale d'impresa modificano in modo rilevante 17 articoli del codice civile in temi di carattere societario. In alcuni (rari) casi si è trattato di modifiche sostanzialmente formali, ad esempio la sostituzione del termine fallito e fallimento con quello di liquidazione giudiziale (a cui peraltro in qualche articolo come il 2382 c.c. non si è provveduto) o il trasferimento di parte dei contenuti dell'art, 2467 dal codice civile al nuovo decreto sulla liquidazione giudiziale, ma in altri casi le modifiche sono state assolutamente rilevanti.
Le principali novità per il cda. Sia gli amministratori delle società personali (operanti in modalità disgiuntiva, congiunta e mista) sia quelli delle società di capitali, dovranno adoperarsi, fin dal prossimo 16 marzo, per istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Tale assetto consentirà agli amministratori di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento (procedimento di composizione assistita dall'Ocri in primo luogo e altri strumenti concorsuali in seconda istanza) per l'eventuale superamento della crisi. Sugli amministratori di srl la novità riguarda la possibilità di rispondere verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, circostanza ad oggi avallata dalla giurisprudenza prevalente ma prevista dal codice civile esclusivamente per gli amministratori di Spa (art. 2394 c.c., comma 1 e 2). Viene inoltre chiarito, a riguardo (anche in questo caso con norma in tutto e per tutto assimilata alle spa ex art. 2394, co. 3), che la rinuncia all'azione da parte della società (azione sociale) non impedisce l'esercizio dell'azione dai parte dei creditori. Infine, con una modifica (opportuna) all'art. 2486 c.c, viene chiarito come deve essere quantificato il danno in capo agli amministratori (ma la regola riguarda indirettamente anche i sindaci e i revisori), quando non si sono tempestivamente attivati al sopravvenire di una causa di liquidazione per chiedere lo scioglimento della società allo scopo di preservare il valore del patrimonio sociale.
Sindaci e revisori. Per sindaci e revisori che dovranno essere nominati anche in srl medio piccole ai sensi del novellato art. 2477 c.c. viene previsto un obbligo specifico di attivazione nei casi di esistenza di fondati indizi di crisi. Essi, infatti (ognuno nell'ambito delle relative funzioni) dovranno attivare la procedura d'allerta prima nei confronti del cda e, nel caso di inerzia di quest'ultimo, dell'Ocri (art. 14 C.c.i.i.) La mancata attivazione della procedura potrà evidentemente originare specifiche responsabilità, civili e penali sull'organo di controllo e sul revisore. Ai sindaci, peraltro, sono concessi ulteriori poteri di reazione. Essi, infatti, anche se nominati nelle srl, in caso di gravi irregolarità degli amministratori, potranno richiedere al tribunale di sottoporre la società a controllo giudiziario, ex art. 2409 c.c., potere, fino ad oggi non espressamente previsto dal codice ed oggetto da ben tre lustri di fervido dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Agli stessi, infine, l'art. 37 del nuovo codice della crisi concederà un espresso potere (fino ad oggi inibito al collegio sindacale), di chiedere espressamente la liquidazione giudiziale della società. Esso varrà indifferentemente per srl e spa.
Fonte: Italia Oggi