L’antielusione è retroattiva, alcune modifiche infatti partono dal periodo di imposta 2019. Il decreto legislativo di attuazione delle direttive Ue Atad (dlgs. 142 del 29.11.2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2018, introduce rilevanti novità nelle disposizioni di fiscalità nazionale ed internazionale, alcune delle quali già in vigore dal periodo d'imposta 2019.
Seppure con le differenti particolarità e regole di grandfathering, le direttive Ue n. 2016/1164 (c.d. Atad 1) e n. 2017/952 (c.d. Atad 2) sono state recepite dal legislatore e, pertanto, i contribuenti saranno chiamati fin da subito a valutare con attenzione i potenziali impatti. Non tutte le novità introdotte, tuttavia, hanno la stessa decorrenza: l'entrata in vigore è scaglionata e corredata da un regime transitorio che deve essere adeguatamente considerato.
Come previsto dall'articolo 11 della direttiva Ue Atad 1, il legislatore è stato chiamato ad adottare entro il 31/12/2018 le misure necessarie per conformarsi alla stessa, rendendo le disposizioni applicabili a decorrere dall'1/1/2019. Il dettato Ue riguarda principalmente la deduzione degli interessi passivi (art. 4 dell'Atad 1, introdotta mediante la modifica dell'articolo 96 del Tuir), l'imposizione in uscita (art. 5 dell'Atad 1, con la modifica dell'articolo 166 del Tuir), il regime cfc (art. 7 e 8 dell'Atad 1, con la modifica dell'articolo 167 del Tuir) e la norma generale antiabuso (art. 6 dell'Atad 1, introdotta già nel 2015 con l'articolo 10-bis nella legge 212/2000).
Con il decreto in commento il legislatore ha inoltre ratificato le disposizioni anti-ibridi in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva Ue Atad 2, ove è previsto l'applicazione di suddette disposizioni entro il 1/1/2020 ad eccezione di della previsione relativa ai c.d. «ibridi inversi» applicabile a decorrere dall'1/1/2022.
Nel contempo il legislatore ha introdotto nel decreto alcune disposizioni non previste dalle suddette direttive Ue, tra cui la determinazione dei valori in ingresso in caso di trasferimento in Italia, il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in soggetti non residenti e alcune norme di coordinamento per gli intermediari finanziari.
Nella tabella sono evidenziati i tratti fondamentali delle disposizioni contenute nelle direttive Ue e recepite nel decreto legislativo n. 142/2018, con evidenza della decorrenza di ciascuna di esse e la presenza di eventuali disposizioni transitorie.
Alla luce delle rilevanti novità, società e investitori italiani sono chiamati a valutare con attenzione la normativa di recepimento della direttiva Atad quanto alla relativa entrata in vigore stante il potenziale impatto “differito” a seconda delle previsioni normative. Non poche sono tuttavia le problematiche che il soggetto passivo italiano sarà chiamato ad affrontare tra norme di coordinamento e disposizione transitorie.
Fonte: Italia Oggi