Paolo Soro

Collegio sindacale in più di 175 mila piccole srl

La riforma del fallimento riduce le soglie di fatturato (da 8,8 milioni a 2 milioni di euro), dell’attivo patrimoniale (da 4,4 milioni a 2 milioni di euro), dell’organico aziendale (da 50 a 10 dipendenti).

Collegio sindacale obbligatorio in più di 175 mila piccole srl. L'abbassamento delle soglie dimensionali al di sopra delle quali scatterà la nomina dell'organo di controllo, contenuta nel dlgs di riforma delle procedure concorsuali, riguarda sia il fatturato (da 8,8 milioni a 2 milioni di euro), sia l'attivo patrimoniale (da 4,4 milioni a 2 milioni di euro), sia la consistenza media dell'organico aziendale (da 50 a 10 dipendenti). Tenuto conto dell'eliminazione del requisito di capitale sociale minimo di 120 mila euro avvenuta nel 2015, ai fini dell'obbligatorietà sarà perciò sufficiente superare per due esercizi consecutivi uno solo dei nuovi limiti. Srl e cooperative avranno però più tempo per adeguare i propri statuti, ove necessario, e per procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore: le società avranno a disposizione nove mesi dall'entrata in vigore del dlgs attuativo, a fronte dei sei mesi previsti nella precedente versione del provvedimento. Il decreto sarà oggi in consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva. Dopodiché, una volta approdato in Gazzetta Ufficiale, trascorreranno 30 giorni prima dell'entrata in vigore e solo a quel momento partiranno sia il counter dei nove mesi sia, a ritroso, il biennio da osservare per verificare l'eventuale superamento.

Questo il compromesso trovato dall'esecutivo dopo i rilievi mossi dal Consiglio di stato e dalle commissioni parlamentari. Sul fronte dei nuovi obblighi di collegio sindacale nelle srl di ridotte dimensioni, era stata in particolare la commissione giustizia della camera a chiedere una proroga dei termini, ipotizzando un regime transitorio di 12 mesi rispetto ai sei inizialmente concessi. Il governo ha invece fissato a nove mesi il termine ultimo, ritenendo che un intervallo maggiore «non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto dei sistemi di allerta», spiega la relazione al dlgs. Per tutto il periodo di proroga, in ogni caso, rimangono validi gli atti costitutivi e gli statuti societari già esistenti, pur se non conformi alle nuove disposizioni.

Con una modifica all'articolo 2477, comma 3 del codice civile viene rinforzato ulteriormente l'obbligo di dotarsi dell'organo di controllo o del revisore per le piccole srl. Tale vincolo verrà meno quando tutti i parametri economici (fatturato, attivo di bilancio, dipendenti) risultano inferiori alla soglia di legge per tre esercizi consecutivi. Oggi sono sufficienti due anni.

Infine, il decreto attuativo della delega alla riforma attribuisce un ruolo attivo al conservatore del registro delle imprese. Qualora, riscontrato il superamento delle soglie, l'assemblea non provveda a nominare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio l'organo di controllo o il revisore, il conservatore dovrà segnalare tale circostanza al tribunale. Resta ferma la possibilità per qualunque altro soggetto interessato di richiedere al magistrato la nomina d'ufficio. La ratio dell'intervento è quella di operare un giro di vite sulle mancate nomine, che invece nel corso degli anni si sono verificate in misura rilevante, favorite anche dalla non sanzionabilità dell'inadempimento.

Tenuto conto dei tempi tecnici di pubblicazione, della vacatio legis e di nove mesi di fase transitoria, se non sorgeranno imprevisti i nuovi organi di controllo dovrebbero entrare a regime nel 2020 e consentire così il debutto delle nuove procedure di allerta introdotte dal decreto.

Fonte: Italia Oggi

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