L'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate, a partire dal 2019, le operazioni Iva effettuate con soggetti esteri riguarda gli operatori tenuti all'emissione della fattura elettronica; ne sono pertanto esclusi i soggetti stabiliti all'estero, anche se identificati in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale, e gli operatori nazionali esonerati dall'e-fattura, ad esempio le persone fisiche che si avvalgono del regime forfetario o del regime di vantaggio.
È quanto osserva Assonime nella circolare n. 26 del 13 dicembre 2018, illustrativa del nuovo adempimento previsto dal comma 3-bis dell'art. 1 del dlgs n. 127/2015, inserito dalla legge n. 205/2017.
Rileva l'associazione che, per espressa previsione normativa, l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, riguarda «i soggetti passivi di cui al comma 3», ossia gli stessi soggetti destinatari dell'obbligo di emissione e ricezione delle fatture con modalità elettronica, vale a dire «i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello stato». In tal senso, infatti, il dl n. 119/2018 ha corretto la disposizione, che inizialmente includeva anche i soggetti semplicemente «identificati» ai fini Iva nel territorio dello stato, al fine di rispettare le indicazioni della decisione di autorizzazione del Consiglio Ue.
I soggetti esteri (comunitari e non) identificati in Italia, quindi, non essendo tenuti ad emettere le fatture elettroniche, non dovranno neppure inviare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere istituita dal sopra riportato comma 3-bis.
Per la stessa ragione, prosegue la circolare, anche i soggetti espressamente esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del dlgs n. 127/2015, sono pure esonerati dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere: si tratta delle persone fisiche che si avvalgono del «regime di vantaggio» di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del dl 98/2011 oppure del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 190/2014, ferma restando la facoltà di emettere comunque la fattura elettronica.
Ulteriori esoneri, ricorda la circolare, sono stati introdotti nel corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del dl n. 119/2018.
Assonime sottolinea poi che l'obbligo della comunicazione non sussiste relativamente alle operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa una bolletta doganale (esportazioni e importazioni) e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
A quest'ultimo riguardo, l'associazione osserva come, allo stato dell'arte, la possibilità di evitare l'adempimento comunicativo, particolarmente gravoso poiché avrà frequenza mensile, concerne solo le operazioni attive, per le quali è possibile inviare comunque le fatture, ancorché emesse verso soggetti esteri, al Sdi (fermo l'obbligo di consegnare la fattura cartacea ai destinatari), auspicando che la possibilità sia estesa anche alle fatture passive estere.
Fonte: Italia Oggi