Paolo Soro

Liti pendenti, la doppia vittoria si chiuderà con il 5% del valore lite

Novità assoluta del Decreto fiscale è il supersconto per i contribuenti con doppia sentenza favorevole nei gradi di giudizio, sia in commissione tributaria regionale sia provinciale, che potranno definire la lite pagando solamente 5% del valore della controversia.

Aumentano gli sconti per la definizione delle liti pendenti e dopo il passaggio del decreto fiscale (dl 119/2018) al Senato diventa ancora più conveniente chiudere le controversie con l'Agenzia delle entrate. Novità assoluta rispetto l'originaria edizione dell'articolo 6, comma 2 del decreto fiscale 119/18 è il supersconto per i contribuenti con doppia sentenza favorevole nei gradi di giudizio, sia in commissione tributaria regionale sia provinciale, che potranno definire la lite pagando solamente 5% del valore della controversia. Rispetto la precedente formulazione della norma, infatti, i contribuenti con unicamente sentenza a favore in primo grado (depositata entro il 24/10/2018) potranno chiudere la controversia versando il 40% del tributo richiesto (invece del 50%) mentre in caso di vittoria in Commissione tributaria regionale, il secondo grado, pagando il solo 15% (invece del 20%). Inoltre, novazione rispetto anche alla precedente edizione della definizione delle liti, è la possibilità di definire le controversie pendenti in primo grado pagando il 90% del valore della controversia mentre resta invece invariato lo stralcio delle sole sanzioni e degli interessi nei casi di soccombenza del contribuente nei gradi di giudizio. Ulteriore novità riguarda l'approvazione dell'emendamento che propone l'introduzione di una specifica disposizione in relazione ai casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra i «litiganti» con specifica indicazione che per tali fattispecie è dovuto per intero l'importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale (quella favorevole all'Agenzia), mentre per la parte annullata (a favore del contribuente) è applicabile lo scontistica del 40 o 15% a seconda del grado di giudizio. Gli interessati dovranno presentare istanza e pagare la prima o l'unica rata entro non oltre il 31 maggio 2019, sarà possibile accedere ad un piano di rateizzazione con un massimo di 20 rate trimestrali e, dall'importo dovuto, si potranno scomputare eventuali importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Se da un lato ne aumenta l'appeal, in diretta conseguenza dell'aumento delle percentuali di scontistica prevista, il gettito della rottamazione delle controversie precedentemente stimato in circa 575 milioni di euro, andrà probabilmente rivisto al ribasso. A differenza degli altri strumenti condonistici però quello della definizioni delle liti non ha unicamente la finalità di fare cassa ma anche, e soprattutto, quella di alleggerire il carico di lavoro delle oberate commissioni tributarie. Secondo quanto emerge dalla Relazione sullo stato del contenzioso tributario per l'anno 2017 infatti, al 31 dicembre 2017 le controversie pendenti erano pari a 417.635 per un valore complessivo di circa 50,4 miliardi. Il 63% di esse (pari a 265.525 unità) è in giacenza da meno di 2 anni, il 27,4% (pari a 114.415 unità) è in giacenza da un periodo compreso tra 2 e 5 anni e solo il 9% (pari a 37.695 unità) è in giacenza da più di 5 anni. Nel 2017 le liti pendenti si sono ridotte del 10,7%. Al risultato ha contribuito la riduzione dell'8,8% rispetto al 2016, delle liti complessivamente pervenute alle Commissioni. In particolare, si è registrato un calo del 9,4% dei ricorsi presentati nel primo grado di giudizio e del 7,2% degli appelli presentati nel secondo grado di giudizio. Il numero delle controversie definite è stato pari a 261.820, in diminuzione del 10,7% rispetto al 2016.

Fonte: Italia Oggi

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