Paolo Soro

Stop agli arbitraggi fiscali internazionali

Stop agli arbitraggi fiscali realizzati dalle multinazionali sfruttando gli “ibridi”, ossia strumenti o flussi finanziari qualificati in maniera giuridicamente diversa tra il paese della fonte e il paese di destinazione del pagamento.

Stop agli arbitraggi fiscali realizzati dalle multinazionali sfruttando gli «ibridi», ossia strumenti o flussi finanziari qualificati in maniera giuridicamente diversa tra il paese della fonte e il paese di destinazione del pagamento. Qualora si generi una doppia deduzione/esenzione, a partire dal 2020 l'amministrazione finanziaria avrà la possibilità di negare lo scomputo del costo all'azienda residente. Si pensi al caso di un pagamento infragruppo che da una parte viene considerato come interessi su un prestito (quindi deducibile) e dall'altra come remunerazione di capitale, ossia dividendo (spesso esente o con tassazione limitata). In tutte queste ipotesi, se l'Italia è lo stato del pagatore, la deduzione sarà ammessa solo qualora lo stesso onere sia neutralizzato attraverso l'inclusione nella base imponibile dell'altro stato; se invece l'Italia è il paese del beneficiario e la deduzione è già riconosciuta nello stato del pagatore, l'importo sarà imponibile in capo all'azienda che riceve il pagamento, salvo che il disallineamento non sia eliminato in un altro stato. È una delle misure contenute nel dlgs di recepimento del pacchetto Ue contro l'elusione, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri di ieri. Il decreto traspone nell'ordinamento nazionale le indicazioni della direttiva Ue 2016/1164, cosiddetta «Atad 1», come integrata dalla direttiva Ue 2017/952 (c.d. «Atad 2»).

Le novità varate da Bruxelles tengono conto anche delle raccomandazioni emanate dall'Ocse con il maxi-piano contro l'elusione Beps. Diversi gli istituti nazionali interessati dalle modifiche: interessi passivi, tassazione dei dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata, exit tax ed entry tax, società controllate estere (Cfc). Il governo ha invece ritenuto non necessario l'aggiornamento delle disposizioni sull'abuso di diritto. La clausola generale contro le pratiche elusive, che gli stati membri devono imporre ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Atad 1, è infatti già contenuta all'articolo 10-bis della legge n. 212/2000, rendendo quindi la disciplina domestica conforme alla normativa comunitaria.

Il dlgs riscrive anche la definizione ai fini fiscali degli intermediari finanziari, incluse le holding, per le quali vengono rese applicabili specifiche disposizioni di contrasto (in particolare con riferimento alla stretta sulla deducibilità degli interessi passivi).

Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove norme, il provvedimento fissa un avvio a più tappe. Le novità in materia di exit tax, dividendi e plusvalenze, valori fiscali in ingresso, Cfc e interessi passivi saranno applicabili a far data dal 1° gennaio 2019 (o comunque nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 per i soggetti «non solari»).

Il restyling alla qualifica fiscale degli intermediari finanziari vale invece già per il 2018, pur facendo salve eventuali interpretazioni difformi tenute dai contribuenti ai fini Ires e Irap nei periodi d'imposta precedenti, «purché prodotte da comportamenti tra loro coerenti». Scatteranno dal 2020, infine, le disposizioni sugli ibridi, con l'unica eccezione della norma antielusiva volta a contrastare il caso particolare degli ibridi inversi, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2022.

Fonte: Italia Oggi

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