I contributi/aggiustamenti, erogati da una società del gruppo a favore di una consorella, che non costituiscono un corrispettivo versato per un’obbligazione di fare, non fare o permettere, non sono rilevanti ai fini Iva. È questo, in sintesi, il chiarimento offerto dall’Agenzi delle entrate, con la risposta n. 60/2018, fornita a seguito di un’istanza di interpello in materia di trattamento ai fini Iva degli aggiustamenti da transfer pricing.
L’Amministrazione è stata sollecitata da una società facente parte di un gruppo multinazionale nell’ambito del quale alcune consociate hanno dato vita a un piano di sviluppo integrato, finalizzato alla realizzazione congiunta e alla commercializzazione di una tipologia di beni caratterizzati da un determinato marchio.
La titolarità legale ed economica del marchio appartiene a una consociata extracomunitaria, che opera in qualità di “principal”, concedendo il marchio e il relativo know-how in uso gratuito alle consociate impegnate nella produzione e nella commercializzazione.
In sintesi, i beni vengono prodotti da una delle società del gruppo, sono acquistati dalla società interpellante e vengono commercializzati da altre consorelle. Le cessioni infragruppo, sottolinea l’interpellante, vengono effettuate a un prezzo in linea con la policy del gruppo in tema di prezzi di trasferimento, coerentemente con il criterio di libera concorrenza (“arm’s length”). Peraltro, qualora sia necessario per il rispetto di tale criterio, è prevista la possibilità di effettuare aggiustamenti (“adjustments”) mediante l’erogazione di un contributo da parte della società titolare del marchio a favore dell’interpellante.
Alla luce di tali premesse, all’Agenzia viene chiesto se il contributo, eventualmente riconosciuto in caso di scostamento tra il profitto realizzato dalla società istante e quello determinato secondo il criterio di libera concorrenza, sia o meno rilevante ai fini Iva.
Nell’articolare il proprio parere, l’Agenzia ricorda, innanzitutto, che, in base alla disciplina Iva (nazionale ed europea), sono prestazioni di servizi imponibili quelle effettuate verso corrispettivo, cioè a titolo oneroso.
Pertanto, bisogna verificare se la corresponsione di contributi/aggiustamenti, da parte di una società del gruppo a favore di una consorella, sia un corrispettivo versato per un’obbligazione di fare, non fare o permettere, rilevante ai fini Iva.
Con riferimento al caso in esame, prosegue l’Amministrazione, il pagamento del contributo/aggiustamento non rappresenta una remunerazione per una specifica prestazione, da assoggettare autonomamente a Iva (ex articolo 3, Dpr 633/1972).
Esclusa la configurabilità di un’autonoma prestazione di servizi imponibile, occorre altresì verificare se le somme in questione possano essere considerate come variazioni (in aumento o in diminuzione) dei corrispettivi relativi alle cessioni dei beni e, quindi, della base imponibile Iva delle
transazioni effettuate tra le consociate. In particolare, occorre appurare l’esistenza di un collegamento diretto tra le somme e le cessioni.
Orbene, nel caso oggetto dell’interpello, conclude l’Agenzia, non sembra sussistere un legame diretto tra i contributi/aggiustamenti corrisposti tra le consociate e le singole cessioni di beni effettuate tra le stesse. Di conseguenza, tali importi devono intendersi, in linea di principio, non rilevanti ai fini Iva e, pertanto, non possono essere considerati come variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile delle transazioni.
Fonte: Fisco-Oggi