Paolo Soro

Anatocismo: azione prima della chiusura del conto corrente

La Corte ripensa quindi efficacemente l’indirizzo tradizionalmente adottato dalla giurisprudenza, in base al quale veniva esclusa la possibilità del correntista di agire prima della chiusura del conto per la contestazione di quanto indebitamente addebitatogli dalla Banca.

È possibile agire contro le Banche per violazioni in tema di anatocismo bancario, anche prima della chiusura del rapporto di conto corrente.

Questa la innovativa previsione dell'Ordinanza n. 21646 del 5/9/018 della Corte di Cassazione che, esprimendosi ancora una volta con riferimento alla nota questione, da anni ormai protagonista nelle aule di tribunale, relativa alla nullità delle clausole anatocistiche contenute in un contratto di conto corrente bancario, ha innovato il precedente indirizzo giurisprudenziale prevedendo il riconoscimento del diritto di richiedere l'accertamento della nullità degli interessi e la rettifica del saldo anche prima della chiusura del rapporto di conto corrente.

La Corte ripensa quindi efficacemente l'indirizzo tradizionalmente adottato dalla giurisprudenza, in base al quale veniva esclusa la possibilità del correntista di agire prima della chiusura del conto per la contestazione di quanto indebitamente addebitatogli dalla Banca attraverso l'applicazione di clausole contrattuali contra legem.

L'impostazione tradizionale della Corte, e dei Tribunali di merito ad essa unanimemente allineati (cfr tribunale Torre Annunziata sez. II 26/2/2018 n. 503; tribunale Roma, sez. XVI, 14/02/2018, n. 3325), trovava il proprio fondamento nella distinzione tra rimesse «solutorie» e «ripristinatorie» siccome enucleata nella sentenza della Corte 24418/2010.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, solo le prime potevano effettivamente considerarsi atti dispositivi di somme di denaro e, quindi, ripetibili per l'intero dal correntista.

La Corte, per contro, non riconosceva le rimesse ripristinatorie quali veri e propri pagamenti, in quanto non avrebbero avuto né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca creditrice, ma unicamente quello di ampliare la facoltà di indebitamento riconosciuta al correntista.

A lume di tale indirizzo, si poteva quindi parlare di pagamento solo all'atto della chiusura del conto, nel momento in cui la banca avesse effettivamente preteso dal cliente interessi illegittimi in applicazione di clausole anatocistiche nulle.

Tale orientamento, peraltro a giudizio di chi scrive del tutto ingiustificato sotto il profilo della tenuta sistematica, escludeva dunque il diritto del debitore di poter agire per fare accertare la nullità degli interessi e ricalcolare il saldo del conto senza aver prima provveduto alla chiusura del rapporto.

Ora la Corte chiarisce che sussiste un interesse giuridicamente rilevante del correntista a che si accerti sia la nullità delle clausole di determinazione degli interessi che la rideterminazione del rapporto dare/avere, e ciò anche in un momento antecedente a quello della chiusura del conto.

L'ordinanza radica in particolare l'interesse del correntista ad agire immediatamente contro la banca, su tre ordini di ragioni di carattere pratico: evitare che la Banca continui ad annotare operazioni illegittime; ripristinare l'estensione dell'affidamento concesso al cliente; ridurre l'importo che la banca potrà richiedere al momento della chiusura del conto. Da oggi si potrà immediatamente adire il tribunale per l'accertamento e il ricalcolo del saldo del conto, evitando di affrontare gli oneri di chiusura del conto, che potrebbero rappresentare un ostacolo alla tutela dei diritti.

Fonte: Italia Oggi

comments powered by Disqus
confisca
top