Si allarga la pace fiscale. Non solo rottamazione delle cartelle e definizione agevolata delle controversie tributarie, ma sanatoria per tutti gli atti di accertamento, compresi i processi verbali di constatazione. Lo schema di decreto legge, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, comincia a prendere forma (l'approvazione è prevista di qui a lunedì prossimo) e, nella parte riguardante la materia di «pacificazione fiscale», introduce le disposizioni per la definizione agevolata di taluni atti impositivi, lasciando ancora aperte le indicazioni sulla dichiarazione integrativa speciale.
Quindi (sia pure nella bozza, suscettibile di modifiche) il nuovo articolato conferma nei termini e nelle modalità le rottamazioni delle cartelle esattoriali e la definizione delle controversie tributarie e prevede, innanzitutto, la definizione agevolata di tutti gli atti del procedimento di accertamento, come gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché di recupero notificati entro una data precisa (ipotizzata la data dello scorso 30 settembre 2018 o la data di entrata in vigore del provvedimento in commento).
Possono essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, con esclusione di sanzioni, accessori e interessi, entro i trenta giorni successivi di entrata in vigore del decreto, gli inviti al contraddittorio (a comparire).
Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, contenenti notificati alla medesima data (30 settembre 2018 o data di entrata in vigore del provvedimento), non impugnati e/o ancora impugnabili, su istanza del contribuente, ma anche su iniziativa dell'ufficio, potranno essere definiti con il mero pagamento delle imposte, escludendo sanzioni, accessori e interessi, entro trenta giorni.
Gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la medesima data (30 settembre 2018 o data di entrata in vigore del provvedimento), non ancora perfezionati, potranno essere perfezionati entro il termine di cui al comma 1, dell'art. 8, dlgs 218/1997, anche in questo caso per l'ammontare relativo alle sole imposte dovute, quindi escludendo sanzioni, accessori e interessi; i contribuenti potranno usufruire della sanatoria versando le sole maggiori imposte definite nei procedimenti di adesione entro i venti giorni successivi.
Per tutte le sanatorie, in relazione agli adempimenti successivi, le disposizioni richiamano le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4, dell'art. 8, dlgs 218/1997 che regolano le rateazioni, l'attestazione di avvenuto perfezionamento e la successiva attività di riscossione coatta in caso di inadempimento successivo; sul punto, l'unica difformità rispetto alla disciplina ordinaria è che il numero di rate è stabilita in linea di principio in cinque rate, incrementate a dieci se l'ammontare di quanto dovuto supera i 50 mila euro, con esclusione dalla compensazione, di cui all'art. 17, dlgs 241/1997.
Restano esclusi dalla sanatoria gli atti emessi dagli uffici periferici in relazione alla procedura di collaborazione volontaria, di cui all'art. 5-quater, dl 167/1990, convertito con modificazioni dalla legge 227/1990, compresi gli atti emessi in relazione al mancato perfezionamento degli stessi.
Le disposizioni attuative sono demandate ad un provvedimento direttoriale delle Entrate, mentre è già stabilito che la sanatoria può essere definita da tutti i coobbligati.
Si introduce, ma con un articolo a parte, la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (cosiddetti Pvc), di cui all'art. 24, legge 4/1929, consegnati alla medesima data (30 settembre 2018 o data di entrata in vigore del decreto in commento), anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione, presentando la dichiarazione al fine di regolarizzare le violazioni contestate in tema di imposizione diretta e indiretta (redditi, addizionali, Irap, contributi previdenziali, Iva e imposta sul valore degli immobili all'estero o sulle attività finanziarie detenute all'estero).
Le dichiarazioni dovranno essere presentate a una certa data, ancora da definire ma si ipotizza il prossimo 31 maggio 2019, mentre le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate dovranno essere versate, senza applicazione delle sanzioni, di cui al comma 1, art. 17, dlgs 472/1997 e degli interessi alla medesima data di presentazione.
La definizione, in tal caso, risulta perfezionata con la presentazione della dichiarazione e il versamento in una unica soluzione o della prima rata entro il termine appena indicato; si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 8, commi 2, 3 e 4, dlgs 218/1997, con riduzione da otto a cinque del numero massimo di rate o da sedici a dieci se l'ammontare dovuto supera i 50 mila euro; naturalmente, in caso di mancato perfezionamento, gli uffici potranno recuperare le somme indicate nei processi verbali, per ciascun periodo d'imposta, procedendo nell'attività di controllo beneficiando di uno slittamento di due anni dei termini di decadenza, per i periodi fino al 2015 compreso.
Fonte: Italia Oggi