Paolo Soro

Participation exemption, start-up, e decorrenza della “commercialità”

Il tema è il regime agevolativo disciplinato dall’articolo 87 del Tuir. In questo caso, a chiederne l’applicazione, è una società attiva nel settore dello smaltimento e trattamento rifiuti.

Per usufruire della Pex, il requisito di “commercialità” deve sussistere almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore a quello del realizzo della plusvalenza e la documentazione prodotta non deve lasciare spazio ad alcun dubbio sulla data. A chiarirlo l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 2 del 14 settembre 2018, pubblicata nella nuova sezione del sito dell’Agenzia “Risposte alle istanze di interpello”.

Il quesito è della società a partecipazione pubblica Alfa, che ha costituito nel 1995 Beta, di cui detiene l’87,75% del capitale sociale, il restante è di Gamma spa in amministrazione straordinaria.

Alfa, oggi in liquidazione, si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, mentre Beta è proprietaria di un impianto per la produzione del materiale Zeta, impianto utilizzato in locazione da Alfa per produrre, con l’autorizzazione della Provincia, Zeta.

La vicenda si sviluppa con il conferimento da parte di Alfa, nell’agosto 2016, del ramo d’azienda relativo al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non, a Beta, optando per la sospensione d’imposta in relazione ai maggior valori emersi in sede di conferimento (articolo 176, comma 3, del Tuir).

A seguito del conferimento, Alfa decide di liquidare la società a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il liquidatore avvia un processo di dismissione delle azioni di Beta.

L’istante precisa, inoltre, che Beta, fin dall’agosto 2016, ha intrapreso le operazioni preparatorie per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto per la produzione di Zeta. Nel periodo di locazione l’impresa conferita ha anche sostenuto i costi per la preparazione tecnica di sua competenza per la realizzazione dell’impianto di smaltimento.

In conclusione l’istante chiede se il caso descritto possiede il requisito della “commercialità” (articolo 87, primo comma, lettera d, e comma 2, del Tuir), e se, quindi, è applicabile il regime della partecipation exemption.

Secondo la società la risposta è affermativa e aggiunge che l’attività di Beta si è concentrata, in pratica dal 2015, ovvero dalla chiusura di Gamma, sulla riconversione degli impianti per lo smaltimento di altri rifiuti per la produzione di misto cementato, e che solo dal settembre 2016 è stata conferitaria da Alfa dell’attività di smaltimento.

L’istante in definitiva ritiene che, in sede di cessione delle azioni di Beta, sussistano le condizioni “sostanziali” per l’applicazione del regime agevolativo. Riguardo alla decorrenza, secondo Alfa, le attività avviate dal 2015 possono considerarsi preparatorie e finalizzate all’attività di impresa, rientrando a pieno titolo nel conteggio del periodo di valutazione della commercialità di Beta ai fini della Pex.

Innanzitutto, secondo l’Agenzia delle entrate, il requisito della “commercialità”, per Beta entra in gioco dall’inizio del periodo d’imposta 2019.

Ricordiamo che il requisito della “commercialità”, ai fini della Pex, vuole che la società partecipata sia dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi.

E in particolare, il comma 2 dell’articolo 87, richiede che tale condizione debba “sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso”.

La risposta in esame richiama i chiarimenti contenuti nella circolare 7/2013 che apriva una finestra sul periodo di start up, precisando in quali casi tale periodo tornava utile ai fini del triennio da conteggiare per la Pex. Per usufruire dell’agevolazione, in pratica, l’attività della start up deve essere diretta alla realizzazione e operatività di una struttura aziendale di natura commerciale e “sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi così dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita”.

La finestra non pare adattarsi al caso dell'interpello. Dai dati forniti da Alfa, Beta, infatti, fino al conferimento, ha dato in locazione l’impianto senza svolgere alcuna attività commerciale diretta. Inoltre, riguardo ai costi sostenuti per la riconversione degli impianti “dalla documentazione integrativa prodotta dall’istante non si rinviene in maniera indubbia che tali attività siano state poste in essere ‘dall’inizio’ del periodo d’imposta 2015” come espressamente previsto dalla norma.

Pertanto Beta, come del resto affermato dall’istante, ha iniziato a svolgere l’attività commerciale di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali pericolosi dal settembre 2016.

In conclusione, per l’Agenzia, “considerato che la sussistenza del requisito temporale della commercialità della partecipata, ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Tuir, deve essere verificato con riferimento ai tre periodi di imposta antecedenti l’inizio del periodo di imposta nel quale viene dato corso alla cessione, sulla base di quanto rappresentato nell’istanza di interpello, si ritiene che nella presente fattispecie il requisito medesimo sia integrato (e conseguentemente ALFA possa beneficiare della Pex) dal periodo d’imposta 2019”.

Fonte: Fisco-Oggi

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