La notifica effettuata nelle mani di un familiare del destinatario dell'atto è valida solo se avviene presso la residenza di quest'ultimo.
Al contrario, non si può applicare alcuna presunzione di convivenza se la consegna del plico è fatta presso l'abitazione del familiare, diversa da quella del destinatario.
Così si è espressa la 2ª sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 14361/18, depositata ieri.
Il caso, risalente al 2005, era relativo a una contravvenzione stradale di 100 euro comminata a una donna.
Gli atti originari erano stati notificati nel 2005 presso l'abitazione della madre, presso cui la donna non risiedeva più dal 2001 (come provato dall'esibizione in entrambi i gradi di giudizio del certificato storico di residenza).
Il giudice d'appello, tuttavia, si era rifatto ad alcuni precedenti della Cassazione, secondo cui la consegna a mani di un familiare convivente con il destinatario presso l'indirizzo indicato sulla busta legittima la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso (sentenze nn. 3261/1993 e 22607/2009).
Senza necessità di ulteriori accertamenti circa la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario.
La vicenda risolta ieri dagli ermellini, tuttavia, rientra in una casistica diversa.
Nei precedenti richiamati «la notifica è stata ricevuta da familiare del destinatario nell'abitazione di quest'ultimo», mentre nella fattispecie in commento la consegna è stata recepita «da un familiare nella propria abitazione, diversa da quella del destinatario».
In tali circostanze la presunzione di convivenza non opera e l'atto va notificato al destinatario, «pena la nullità della notifica».
Fonte: Italia Oggi