Paolo Soro

I piccoli interventi edilizi si liberano della burocrazia

Rifare pavimenti, tinteggiare l’intonaco esterno, rinnovare gli infissi, rendere più efficienti gli impianti delle utenze domestiche e i pannelli solari e installare arredi da giardino. Opere per le quali non sarà necessario il placet dell’ufficio tecnico del comune.

Rifare pavimenti, tinteggiare l'intonaco esterno, rinnovare gli infissi. Ma anche rendere più efficienti gli impianti delle utenze domestiche e i pannelli solari e installare arredi da giardino. Sono tutte opere per le quali da ora in avanti non ci sarà necessità di titolo edilizio, non sarà cioè necessario il placet dell'ufficio tecnico del comune. La lista è contenuta nel decreto 2 marzo 2018 del ministero delle infrastrutture, cofirmato dal ministero della p.a., recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222», pubblicato in G.U. n. 81 del 7 aprile 2018.

La tabella allegata al decreto individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.

La tabella, nello specifico, riporta: il regime giuridico dell'attività edilizia libera; l'elenco delle categorie di intervento; l'elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio; l'elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e p.a..

Naturalmente non si tratta di un elenco omnicomprensivo, come dichiara apertamente il titolo della tabella, che evidenzia il carattere non esaustivo delle opere descritte. «Non esaustivo» è ripetuto anche dall'articolo 1 del decreto in commento. D'altra parte l'articolo 6 del Testo unico per l'edilizia (dpr 380/2001), che sta sullo sfondo del decreto in esame ed è onnipresente nella colonna di destra della tabella, lascia spazio alla legge regionale di aumentare il novero dell'edilizia libera.

Il limite è quello del campo degli interventi «pesanti», cioè quelli che per legge statale pretendono il permesso di costruire o la alternativa segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

L'elenco spiegato dal decreto del 3 marzo 2018 allarga e rende visibili in unico contesto tutte le diramazioni delle varie lettere dell'articolo 6 del Testo unico per l'edilizia.

Le dieci macrocategorie dell'articolo 6 si dividono in 58 spicchi, altrettante opere minuziosamente illustrate.

I dieci interventi primari portano la manutenzione ordinaria; l'installazione delle pompe di calore aria-aria; b) alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche; alcune opere temporanee per ricerca nel sottosuolo; movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali; serre mobili stagionali; opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta; pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici; aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Ciascun tronco si dirama in altrettanti rami di opere che non cercano autorizzazioni.

Così, ad esempio, le manutenzioni generano il rinnovamento degli ascensori e l'installazione dell'impianto di climatizzazione; l'eliminazione delle barriere architettoniche genera l'installazione di rampe e dispositivi sensoriali e di servoscale; la categoria «aree ludiche» apre ai pergolati e aio giochi per bambini; dalle opere contingenti e temporanee scaturiscono (previa comunicazione di inizio lavori) i servizi igienici mobili, l'installazione di tensostrutture ed elementi espositivi e anche le aree di parcheggio provvisorio.

In ogni caso le opere, ancorché libere, sono vincolate al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, dlgs n. 42/2004).

Fonte: Italia Oggi

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