Paolo Soro

Il Jobs act del lavoro autonomo è legge

Disegno di legge, Senato della Repubblica, approvato in via definitiva il 10/05/2017 n° 2233-B.

Il provvedimento, strutturato in 26 articoli, si compone di due insiemi di norme, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi teso ad assicurare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale (capo 1) e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (capo 2).

Clausole relative a modifiche unilaterali, recesso e termini di pagamento

Devono considerarsi abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni, così come il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Atti pubblici affidati a professionisti

Entro 12 mesi il Governo dovrà individuare le categorie di atti pubblici che potranno essere compiuti dai professionisti, a condizione che siano rispettati i principi di terzietà, tutela dei dati personali e non sussistano situazioni di conflitto di interessi.

Prestazioni sociali aggiuntive

Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

Estensione della cd. DIS-COLL

A decorrere dal 1° luglio 2017, la DIS-COLL (prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015) diventa strutturale ed è riconosciuta oltre ai soggetti di cui al comma 1, dell’art. 15 d.lgs. 4 marzo 2015 n.22 (“collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. A decorrere dal 1°luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

Congedo parentale

A decorrere dal 1 gennaio 2017, viene riconosciuto il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entri i primi tre anni di vita del bambino, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata. I trattamenti economici eventualmente fruiti in altra gestione o cassa previdenziale non possono complessivamente superare il limite di sei mesi.

Deducibilità delle spese per formazione e aggiornamento professionale

E’ prevista l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.

Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

Sono, altresì, integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Sportello per il lavoro autonomo presso i centri per l’impiego

I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro devono dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e le associazioni professionali, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

Tale previsione, in astratto condivisibile, come sottolineato dalla relatrice di minoranza, Tiziani Cipriani, si scontra, tuttavia, con l’attuale totale inadeguatezza dei Centri per l'impiego “a fornire servizi di qualità all'utenza”: il personale è, infatti, scarso, poco preparato, ed le strutture “hanno subito un contraccolpo fortissimo con il caos della soppressione delle Province, con il risultato che la loro già scarsa dotazione economica è stata ulteriormente rivista al ribasso, o quantomeno congelata”.

Occorrerebbe, invece, “avere (e pagare) personale preparato che conosca il territorio nel quale opera quel determinato professionista, il tipo di clientela che potrebbe richiedere i servizi offerti da quel professionista, il «target» (cioè a quali clienti potrà rivolgersi quel lavoratore autonomo) di ciascun professionista: ad esempio il «target» di clientela che richiede un avvocato è senz'altro diverso da quello di un ingegnere o architetto o addirittura di un veterinario o un informatico”.

Sicurezza del lavoro e salute preso gli studi professionali

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.

Appalti per prestazioni di servizi e consulenza

Le amministrazioni pubbliche devono promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

A tal fine è riconosciuta ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste (ex art. 3, commi 4-ter e ss., del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) con accesso alle relative provvidenze;

di costituire consorzi stabili professionali;

di costituire associazioni temporanee professionali (ex art. 48 Codice degli appalti - D.lgs. n. 50/2016).

Tutela della maternità e della paternità

All'articolo 64 del testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità è stato aggiunto il seguente periodo: “a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa”. Tale previsione viene senz’altro incontro alle esigenze delle lavoratrici autonome, costrette, nei periodi di astensione obbligatoria, a non emettere fattura pena la perdita dell'indennità di maternità.

Gravidanza, malattia e infortunio del lavoratore autonomo

Si prevede che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non determinino l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

È evidente che tale ultima precisazione consenta, di fatto, al committente, a suo piacimento, di risolvere il rapporto di lavoro, vanificando in concreto gli effetti positivi della norma.

Si prevede, altresì, in caso di maternità e previo consenso del committente, la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

Infine, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi resta sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Lavoro agile (o “smart working”)

Il Capo 2 del disegno di legge è dedicato al lavoro agile, o "smart working", inteso non come nuova tipologia contrattuale, ma come particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali):

allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, viene promosso il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Tale formulazione, come sottolineato in sede di esame, rischia di incidere su uno dei requisiti della prestazione lavorativa subordinata, che è la predeterminazione dell'orario di lavoro, in quanto consente al datore di lavoro – nei fatti – di variare a suo arbitrio e senza alcuna preventiva concertazione l'orario di lavoro con l'effetto di creare un limite incerto con riferimento al quantum della prestazione lavorativa giornaliera. La prestazione lavorativa, precisa la norma, può essere eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Forma scritta: l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore (cd. diritto alla disconnessione) nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Trattamento economico e normativo: il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali e aziendali, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

La nuova modalità lavorativa, promossa dal jobs act, si osserva in conclusione, è tipica di un modello economico, sempre più diffuso, in cui si lavora on demand, cioè solo quando c'è richiesta di prodotti o servizi, senza la garanzia di un posto fisso e a tempo indeterminato, né tanto meno di una postazione lavorativa. In quest’ottica, il rischio è che si incentivi sempre più il lavoro autonomo, in balia di un libero mercato flessibile e precario, rispetto al più tutelato lavoro dipendente.

Fonte: Altalex

comments powered by Disqus
dipendenti
top