Istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. I sostituti d’imposta potranno così recuperare, tramite l’istituto della compensazione, il credito erogato ai lavoratori dipendenti e assimilati che ne hanno titolo (articolo 1, Dl 66/2014).
Lo ha ricordato il Ministero dell`Interno, con Nota del 22 aprile 2014, Prot. 13308/44, trasmessa alle Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Lettera-Circolare del 29 aprile 2014, Prot. 72265.
Ancora un tentativo di truffa ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto sui loro indirizzi di posta elettronica false notifiche di rimborsi fiscali dall’indirizzo agenziaentrateit@secureserver.net.
Piccole e micro imprese, ma anche studi professionali e professionisti che svolgono la loro attività in forma di impresa e risultano iscritti al Registro delle imprese, che hanno la loro sede nelle Zone franche urbane delle regioni che rientrano nell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia) e nei comuni della provincia Carbonia-Iglesias.
Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a decorrere dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e accetteranno solo fatture elettroniche. La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti enti della PA. Per questi soggetti il termine era originariamente fissato al 6 giugno 2015 ma è stato anticipato al 31 marzo 2015 dal recente Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95.