Il Regolamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili riporta:
Art. 3
La formazione professionale continua si realizza mediante le seguenti attività formative, anche se svolte all’estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto materie di cui al comma successivo:
a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all’art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;
b) svolgimento di altre attività formative particolari, individuate dal Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali.
2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all’attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile e, in particolare, le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche (tra cui il diritto civile e commerciale, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale), le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni. Devono avere altresì ad oggetto le norme dell’ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell’attività professionale, con particolare riguardo all’applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. A tal fine il Consiglio Nazionale predispone ed aggiorna l’Elenco delle materie oggetto delle attività formative.
Art. 5
Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.
Indipendentemente dai premessi obblighi deontologici, l’aggiornamento e la formazione continua sono elementi ritenuti indispensabili per un adeguato svolgimento dell’attività professionale.
Il titolare occupa in media 4 ore giornaliere all'aggiornamento professionale e allo studio della materia, con particolare attenzione a novità, circolari ministeriali e pronunce giurisprudenziali.
Tutti i componenti dello staff (per i quali non vigono prescrizioni legislative in proposito) hanno parimenti l’obbligo di impiegare almeno il 20% dell'orario di lavoro al proprio aggiornamento.
Oltre a ciò, la partecipazione attiva ai convegni di studio che si tengono sia in Italia che all'estero è diventata oramai parte obbligatoria del lavoro professionale e viene sistematicamente documentata nei sodcial network, dove vengono fornite contestuali notizie sugli eventi a cui si è assistito.