Società di comodo: Nel periodo d'imposta in cui viene realizzata la plusvalenza, il risultato fiscale è uguale alle quote degli esercizi successivi (art. 86, c. 4, TUIR).
Ristrutturazioni immobiliari: Si ampliano le deduzioni fino a 96.000 euro, in 10 quote annuali; le forme di pagamento con carte di credito e di debito; i soggetti ammessi al beneficio; i beni oggetto delle agevolazioni.
Obbligatoria l'iscrizione al V.I.E.S. (Vat Information Exchange System): in caso contrario, il soggetto IVA diventa a tutti gli effetti un ordinario contribuente privato.
Prelevamenti di contanti: Occorre sempre essere in grado di documentare come sono state spese le somme prelevate col Bancomat; vale la doppia presunzione: spese non documentate = costi in nero; da cui: costi in nero = ricavi in nero.
Si ha sempre più spesso l’occasione di leggere talune interpretazioni personali, anche autorevoli, che, seppure non del tutto fuorvianti, quanto meno contribuiscono ad acuire il clima di confusione esistente e inducono spesso in false convinzioni i contribuenti, sulla base del generico presupposto per cui, se l’impresa si trova in crisi di liquidità (caso, oggi, particolarmente frequente), il reato non sussiste. Dobbiamo dire che, purtroppo, le cose non stanno esattamente così.