CTR Lombardia 209/63/2013: la validità del Redditometro, come pure dei Parametri e degli Studi di Settore è fondata su delle presunzioni semplici; è pertanto sempre possibile fornire prova contraria.
Con l’ordinanza N. 24889 del 6 novembre 2013, la Corte di Cassazione ribadisce che: “La richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo”.
La Suprema Corte afferma che l'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, debba essere necessariamente interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus; le “specifiche ragioni d’urgenza” non possono di certo consistere nel fatto che l'amministrazione finanziaria deve affrettarsi per emettere l'avviso, in quanto non ha più tempo.
La pronuncia ribadisce un consolidato orientamento in base al quale l'IVA sulle operazioni di acquisto è detraibile anche in assenza di ricavi per le start-up.
Cassazione 15188/2013: La sentenza ribadisce il principio già espresso dalla Cassazione nel 2011, con simile pronunciamento, e afferma che, in ipotesi di liquidazione di imposta (D.P.R. 600 del 1973, art. 36 bis; o D.P.R. 633 del 1972, art. 54 bis), la cartella di pagamento costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata, dovendosene, in caso contrario, dichiarare la nullità.
La pronuncia precisa che il collaboratore che presta la propria opera all'interno di un'azienda non può essere considerato un dipendente laddove manchi il vincolo al rispetto di un orario di lavoro prestabilito.