La Corte di Cassazione – 10043/2014 – ha esteso, dalle imprese ai professionisti, anche la presunzione in base alla quale tutti i movimenti non adeguatamente giustificati, avvenuti nei conti correnti bancari dei soggetti “collegati” al libero professionista, costituiscono materia imponibile non dichiarata.
Si avvicina la scadenza per il deposito dei bilanci e gli studi professionali sono alle prese – tra l’altro – con l’usuale lavoro di raccordo fra norme civilistiche e fiscali. Con riferimento alle varie poste meritevoli di particolare attenzione in relazione ai potenziali risvolti di carattere fiscale, vi sono senza dubbio le perdite concernenti i crediti non riscossi che l’impresa, specie in questi anni di grave crisi economica, è costretta a sopportare.
Dopo un anno di confusione tra TARSU, TARES, TRISE, TUC, TARI, IMU, IUC etc., il prossimo 16 giugno 2014, scadrà il termine per il pagamento della prima rata (acconto) della nuova TASI.
Con la Legge di Stabilità per il 2013 (la N. 228 del 24/12/2012), si è dato inizio a una serie di misure tendenti a diminuire i costi della Pubblica Amministrazione in ottica Spending Review. Tra queste misure, fin dallo scorso 2013, è stata prevista la nota soppressione, da parte dell’INPS, dell’invio di svariati usuali documenti cartacei, primi fra tutti: i CUD per i pensionati e i modelli F24 prestampati di pagamento per gli iscritti alle Gestioni IVS dei Commercianti e degli Artigiani.
Torniamo a parlare di un tema delicato, prendendo spunto dall’Ordinanza 8 maggio 2014, n. 10041, della Corte di Cassazione, la quale ha sancito che non basta un comportamento anti-economico, come nel caso di vendita a prezzi troppo bassi, da parte dell'impresa, per integrare la fattispecie di elusione fiscale tale da negare la detrazione IVA.
La Suprema Corte chiarisce che l’interpretazione della normativa tributaria, contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici e, cosa più importante, non costituisce fonte del diritto.