Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
DECALOGO DELLE SEMPLIFICAZIONI
DI ADEMPIMENTI GRAVANTI SU CITTADINI E IMPRESE IN AMBITO TRIBUTARIO E COMMERCIALE E NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
DOCUMENTO CHIUSO IL 28 FEBBRAIO 2009
SOMMARIO
6 - CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE IRPEF OPERATE DAL SOSTITUTO
Testo dell’emendamento
Relazione
7 - CURATORE FALLIMENTARE E SOSTITUTO DI IMPOSTA
Testo dell’emendamento
Relazione
8 - COMUNICAZIONE MENSILE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO
Testo dell’emendamento
Relazione
9 - DOCUMENTAZIONE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI
Testo dell’emendamento
Relazione
10 - LEVATA DEL PROTESTO DI CAMBIALI E ASSEGNI BANCARI
Testo dell’emendamento
Relazione
6 - CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE IRPEF OPERATE DAL SOSTITUTO
La sesta delle semplificazioni proposte concerne la questione dello scomputo delle ritenute subite a titolo di acconto IRPEF da qualsivoglia contribuente, nei casi in cui il sostituto di imposta che opera la ritenuta non provveda poi alla sua certificazione e/o versamento. In estrema sintesi, la disposizione mira a chiarire, con norma di interpretazione autentica, che l’eventuale inadempimento del sostituto di imposta non può in alcun modo pregiudicare il diritto del contribuente a scomputare nella propria dichiarazione dei redditi le ritenute alla fonte che gli sono state effettivamente trattenute dal sostituto di imposta.
Testo dell’emendamento
Dopo l’articolo …, è inserito il seguente:
«Articolo ..... (Norma di interpretazione autentica). – 1. Il diritto del contribuente a scomputare le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate dal sostituto previsto dall’articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riconosciuto a prescindere dal rilascio della certificazione delle stesse da parte del sostituto, nonché dal relativo versamento.».
Relazione
Accade sovente che l’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richieda la documentazione riguardante le ritenute d’acconto scomputate dal contribuente e, qualora questi non disponga dell’apposita certificazione, ne contesti l’avvenuto scomputo e, conseguentemente, riassoggetti a tassazione i relativi compensi. Si tratta di una prassi estremamente penalizzante per il contribuente, considerato che la mancata disponibilità della certificazione della ritenuta subita è un fatto certamente a lui non imputabile. Per effetto, dunque, di un’inadempienza del sostituto, il contribuente si trova ingiustamente assoggettato al recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate delle ritenute già precedentemente trattenute dal sostituto in sede di pagamento del corrispettivo. Il presente emendamento si propone di stabilire definitivamente, con norma di interpretazione autentica, che il diritto del contribuente a scomputare le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate dal sostituto previsto dall’articolo 22 del TUIR deve intendersi riconosciuto a prescindere dal rilascio della certificazione delle stesse da parte del sostituto, nonché dal relativo versamento. Resta fermo, evidentemente, l’obbligo da parte del contribuente di provare che le ritenute sono state effettivamente operate dal sostituto, attraverso altri supporti documentali quali, a titolo esemplificativo, le fatture emesse dal contribuente in cui risultano distintamente indicati l’importo lordo spettante, quello della ritenuta operata e l’importo netto corrisposto ovvero la documentazione attestante l’incasso del corrispettivo al netto della ritenuta operata.
7 - CURATORE FALLIMENTARE E SOSTITUTO DI IMPOSTA
La settima delle semplificazioni proposte concerne gli obblighi dei curatori fallimentari e dei commissari liquidatori in materia di sostituzione di imposta.
In estrema sintesi, la disposizione mira ad abrogare la qualifica di sostituto di imposta in capo ai predetti soggetti, mantenendo tuttavia degli obblighi semplificati di comunicazione dei dati, con finalità di ausilio all’azione di contrasto all’evasione fiscale.
Testo dell’emendamento
Dopo l’articolo …, è inserito il seguente:
«Articolo ..... (Curatori fallimentari e commissari liquidatori). – 1. Nel comma 1 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore» sono eliminate. 2. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma: «1-ter. Il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore, qualora effettuino pagamenti per i quali si renderebbe necessaria l’applicazione della ritenuta alla fonte di cui al comma 1, se fossero eseguiti dai soggetti ivi previsti, presentano in via telematica, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, una comunicazione riepilogativa dei pagamenti effettuati nel corso dell’anno solare precedente, contenente i dati identificativi dei percipienti e i rispettivi ammontari erogati, utilizzando il modello la cui approvazione annuale è rimessa ad apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate».».
Relazione
Il comma 1 dell’articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2006, n. 248, ha esteso per la prima volta ai curatori fallimentari ed ai commissari liquidatori la qualifica di sostituti di imposta. Per effetto di tale novità di recente introduzione, curatori fallimentari e commissari liquidatori sono stati investiti degli adempimenti propri dei sostituti di imposta, quali in particolare l’obbligo di operare, versare e certificare le ritenute alla fonte sui pagamenti da essi effettuati aventi natura di compenso per il percipiente, nonché l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta. Si tratta infatti di adempimenti oltremodo gravosi per gli organi della procedura, tenuto conto delle modalità di funzionamento delle procedure stesse, soprattutto per quel che concerne l’obbligo di effettuazione e separato versamento delle ritenute alla fonte. Il presente emendamento elimina pertanto la qualifica di sostituto di imposta in capo a curatori fallimentari e commissari liquidatori. Tuttavia, nella consapevolezza della utilità pratica, per l’attività di accertamento fiscale, di disporre dei nominativi dei soggetti che hanno incassato da procedure fallimentare delle somme costituenti redditi imponibili, viene mantenuto, per i curatori fallimentari e i commissari liquidatori. un obbligo semplificato di comunicazione su base annua degli elenchi nominativi dei percipienti.
8 - COMUNICAZIONE MENSILE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO
L’ottava delle semplificazioni proposte concerne l’obbligo di presentazione telematica della comunicazione mensile relativa alle dichiarazioni di intento che i c.d. “esportatori abituali” emettono nei confronti dei loro fornitori, al fine di ottenere la disapplicazione dell’IVA. In estrema sintesi, la disposizione mira a semplificare questo adempimento, sostituendo l’obbligo di periodicità mensile di presentazione con un assai meno invasivo ed oneroso obbligo di periodicità annuale di presentazione.
Testo dell’emendamento
Dopo l’articolo …, è inserito il seguente:
«Articolo ..... (Comunicazione delle dichiarazioni di intento emesse da esportatori abituali). – 1. Nell’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1983, n. 746, le parole «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite con le parole «entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo.» ».
Relazione
I soggetti passivi IVA che effettuano un rilevante ammontare di esportazioni e cessioni intracomunitarie possono effettuare acquisti presso i propri fornitori chiedendo che essi non applichino l’IVA sulle relative operazioni, fino a concorrenza del plafond annuale di cui l’esportatore abituale può disporre a tali fini. La disapplicazione dell’IVA, sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’esportatore abituale, implica il rilascio da parte di quest’ultimo di un’apposita dichiarazione di intento al suo fornitore. Tali dichiarazioni di intento sono numerate progressivamente, registrate e conservate sia dall’esportatore abituale emittente, sia dal fornitore ricevente. In tal modo, viene assicurata all’amministrazione finanziaria la possibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione dell’IVA e gli eventuali “splafonamenti”, ossia gli utilizzi di questa norma agevolativa in misura eccedente la soglia massima consentita. A decorrere dal 2005, è stato introdotto per i fornitori degli esportatori abituali, ossia coloro che emettono fattura senza applicazione dell’IVA in virtù della dichiarazione di intento ricevuta, l’obbligo di comunicare in via telematica, entro il giorno 16 di ciascun mese, le dichiarazioni di intento ricevute nel corso del mese precedente. Si tratta di un obbligo la cui reale efficacia in termini di accertamento è sempre stata considerata alquanto dubbia, al pari di quella dell’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Di contro, è indubbio che tale obbligo comporta un significativo aggravio per imprese e lavoratori autonomi, in termini di adempimenti e correlati oneri. L’emendamento consente quanto meno di rendere meno gravoso l’obbligo posto a carico dei contribuenti, trasformando la periodicità mensile dell’obbligo di presentazione telematica della comunicazione in una assai meno invasiva ed onerosa periodicità annuale, facendo per altro coincidere i relativi termini di presentazione con quelli previsti in relazione all’altra comunicazione annuale prevista dalla normativa IVA, ossia la comunicazione dati IVA.
9 - DOCUMENTAZIONE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI
La nona delle semplificazioni proposte ha ad oggetto la nuova disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal committente per conto del professionista, introdotta dall’art. 36, comma 29, lettera a), n. 2), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per effetto del nuovo secondo periodo del quinto comma dell’art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, le spese di vitto e alloggio anticipate dal committente per conto del professionista devono essere da quest’ultimo addebitate in fattura, pur trattandosi di spese da lui non sostenute. Le spese così fatturate sono integralmente deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo del professionista. La norma è oltremodo penalizzante sotto il profilo della gestione amministrativo-contabile delle spese in oggetto, moltiplicando gli adempimenti a carico di imprese e professionisti senza che a ciò corrisponda alcun reale beneficio per l’Erario né in termini di gettito, né in termini di efficacia dei controlli. Il presente emendamento, nell’ottica della semplificazione delle procedure e della riduzione dei costi di gestione di imprese e professionisti, propone l’abrogazione della norma di cui al secondo periodo, del comma 5, dell’art. 54 del TUIR.
Testo dell’emendamento
Dopo l’articolo …, è inserito il seguente:
«Articolo ___. (Disposizioni in tema di reddito di lavoro autonomo). – 1. Nel comma 5 dell’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2009. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti coerenti con quelli derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente.».
Relazione
Attraverso l’integrazione del quinto comma dell’art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’art. 36, comma 29, lettera a), n. 2), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ha sancito che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande “sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura”.
La disposizione è stata interpretata dall’Agenzia delle entrate nel senso che le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente per lo svolgimento di un incarico assegnato ad un professionista costituiscono compensi in natura che rilevano, quali componenti positivi, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo del professionista. Tale interpretazione comporta la necessità che il committente comunichi al professionista l’ammontare delle spese sostenute per suo conto, in modo da consentire a quest’ultimo di includere tale ammontare tra i propri compensi professionali da addebitare in fattura alla controparte contrattuale. La disciplina, pur chiarendo che le anzidette spese “prepagate” dal committente non sono sottoposte al limite di deducibilità previsto in generale dal comma 5 dell’art. 54 del TUIR per le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista (non oltre il 75% delle stesse e, in ogni caso, non oltre il 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta), lascia comunque aperti consistenti dubbi in ordine alla sua coerenza sistematica. Ed infatti, sotto quest’ultimo profilo, ciò che appare discutibile è proprio la presupposta qualificazione fiscale di compenso in natura delle spese direttamente sostenute dal committente per conto del professionista. Sia la nozione civilistica di compenso professionale che la definizione fiscale di reddito di lavoro autonomo conducono, infatti, a conclusioni diverse rispetto a quella presupposta dalla norma in commento. Quanto alla prima, è opportuno ricordare che le norme del codice civile in materia di professioni intellettuali distinguono il “compenso” dalle “spese occorrenti al compimento dell’opera”. Il “compenso” è esclusivamente remunerativo della prestazione professionale e va determinato di regola secondo quanto convenuto tra le parti e secondo le tariffe e gli usi (art. 2233 cod. civ.). Le “spese occorrenti al compimento dell’opera” debbono essere anticipate dal cliente al prestatore d’opera, salva diversa pattuizione (art. 2234 cod. civ.). Orbene, è agevole constatare che le spese “prepagate” dal committente non hanno alcunché di remunerativo per il professionista, non comportando le stesse un incremento del patrimonio, sia in denaro che in natura, del prestatore d’opera. Ma anche, sotto il profilo eminentemente fiscale, l’assimilazione di tali spese ai compensi in natura non è condivisibile, se solo si pone mente che, ai sensi del primo comma dell’art. 54 del TUIR, il reddito derivante dall’esercizio di arti o professioni è pari alla “differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta …..e quello delle spese sostenute nel periodo stesso” nell’esercizio dell’attività. La disposizione tributaria riconduce dunque tra i componenti positivi del reddito di lavoro autonomo solo i “compensi in denaro e in natura” (oltre che le plusvalenze), per cui, riprendendo l’anzidetta definizione civilistica di compenso, le sole somme o altri valori, anche in natura, percepiti in funzione remunerativa dell’attività professionale. Un’ulteriore conferma delle conclusioni innanzi evidenziate è desumibile, infine, anche da un’interpretazione sistematica della disciplina delle imposte sui redditi. Se si raffrontano le norme in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo con le corrispondenti norme previste per il reddito di lavoro dipendente è agevolmente verificabile la più ampia nozione di provento imponibile adottata dal legislatore fiscale a proposito di quest’ultima categoria reddituale. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta ….in relazione al rapporto di lavoro”. In quest’ultimo caso, l’ampiezza della definizione adottata dalla norma consente di comprendere nel reddito di lavoro dipendente, oltre alla remunerazione del lavoro prestato, anche qualsiasi altra somma che il datore di lavoro abbia erogato a terzi per la fornitura di servizi al dipendente comunque connessi al rapporto di lavoro. In tale ambito, vanno sicuramente comprese anche le somme erogate per spese di vitto e alloggio forniti al dipendente, in relazione a prestazioni rese fuori della sede di lavoro (salve le esclusioni specificamente stabilite), che non hanno sicuramente una funzione remunerativa. Lo stesso approccio non può essere adottato per i redditi di lavoro autonomo. È vero che la norma fiscale considera anche i compensi in natura, ma pure in questo caso deve trattarsi di valori o utilità che abbiano innanzitutto i requisiti per essere qualificati “compensi”. Tali possono essere considerati solo i valori e le altre utilità corrisposte dal committente in remunerazione della prestazione resa (un esempio potrebbe essere dato dal sostenimento da parte del committente di spese di viaggio, vitto e alloggio per una vacanza del professionista). È evidente che questa non è la situazione delle spese per vitto e alloggio sostenute dal committente necessarie per lo svolgimento dell’incarico da questi affidato al professionista, che lungi dall’avere funzione remunerativa della prestazione resa, si limitano a dare attuazione al principio affermato dal codice civile, secondo il quale il committente deve anticipare “le spese occorrenti al compimento dell’opera”. Alla luce di tali considerazioni, non può dunque condividersi la qualificazione presupposta dalla norma, secondo la quale le spese sostenute dal committente vanno considerate alla stregua di compensi in natura del professionista. La ricomprensione di tali spese tra i compensi in natura determina evidenti distorsioni anche sotto il profilo dell’assoggettamento a ritenuta di acconto ai fini dell’IRPEF di importi (le spese sostenute dal committente fatturate dal professionista) che giammai potranno determinare un incremento della base imponibile, in virtù dell’integrale deducibilità di tali spese nella determinazione del reddito professionale, espressamente sancita dalla norma in oggetto. Nel caso di specie, il prelevamento della ritenuta risulta dunque del tutto ingiustificato, sostanziandosi in un versamento di imposte su somme totalmente ininfluenti sulla determinazione del reddito professionale (l’imponibilità delle spese come compenso in natura viene controbilanciata dalla sancita integrale deducibilità delle stesse, sebbene queste ultime non siano state materialmente sostenute dal professionista). Ma non basta. L’inclusione delle spese tra i compensi in natura determina anche un maggior costo della prestazione, pari ai contributi previdenziali addebitabili dal professionista sui maggiori compensi professionali fiscalmente rilevanti, vanificando i propositi di rendere le prestazioni professionali più economiche sul mercato. Da ultimo, la norma è oltremodo penalizzante anche sotto il profilo della gestione amministrativo-contabile delle spese in oggetto, moltiplicando gli adempimenti a carico di imprese e professionisti senza che a ciò corrisponda alcun reale beneficio per l’Erario né in termini di gettito, né in termini di efficacia dei controlli. Ed infatti, la norma comporta le seguenti complessità sotto il profilo operativo:
q il committente deve comunicare al professionista l’ammontare delle spese di vitto e alloggio direttamente sostenute per conto del professionista;
q il professionista deve inserire l’ammontare di dette spese fra i propri compensi professionali, addebitandoli alla controparte contrattuale;
q il committente, qualora titolare di reddito di impresa, non può considerare deducibili le predette spese fintanto che il professionista non gli rilasci la fattura (con l’addebito delle spese);
q una volta ricevuta la fattura (che deve contenere l’indicazione del professionista nei cui confronti la prestazione è stata resa), il committente, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, deve considerare:
? indeducibili, le spese di vitto e alloggio direttamente sostenute;
? deducibile, l’intero costo della prestazione professionale.
In precedenza, la gestione amministrativo-contabile delle spese di vitto e alloggio anticipate dal committente si risolveva invece nella rilevazione delle stesse nella sola contabilità dell’impresa committente (unica effettiva sostenitrice delle spese), con conseguente loro diretta deduzione fiscale a titolo di costi per l’acquisizione di servizi inerenti all’attività esercitata, senza alcun obbligo di fatturazione delle medesime in capo al professionista, il quale era dunque tenuto a fatturare all’impresa committente unicamente gli importi da quest’ultima effettivamente dovuti, coincidenti con l’ammontare dei compensi relativi alla prestazione professionale resa. Una procedura, dunque, che, sotto il profilo operativo, oltre all’estrema semplicità gestionale, aveva il pregio di garantire una rappresentazione dei fatti di gestione più aderente a quanto in concreto verificatosi. Il tutto, si badi bene, nell’assoluta invarianza del reddito determinabile in capo all’impresa committente e al professionista, rispetto alla nuova procedura introdotta dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il presente emendamento, nell’ottica della semplificazione delle procedure e della riduzione dei costi di gestione di imprese e professionisti, propone l’abrogazione della norma di cui al secondo periodo, del comma 5, dell’art. 54 del TUIR. In ordine alla decorrenza, il secondo comma dell’articolo in oggetto dispone che l’abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta 2009. Tuttavia, onde garantire l’inapplicabilità, per il passato, delle sanzioni per la mancata applicazione delle disposizioni abrogate, viene altresì disposto che, per i periodi d’imposta precedenti al 2009, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti coerenti con quelli derivanti dall’abrogazione stessa.
10 - LEVATA DEL PROTESTO DI CAMBIALI E DI ASSEGNI BANCARI
La decima delle semplificazioni proposte estende la platea dei soggetti abilitati a svolgere le funzioni relative alla levata del protesto di cambiali e di assegni bancari.
In estrema sintesi, l’emendamento propone l’estensione di dette funzioni agli avvocati e agli iscritti nella Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, onde garantire una reale liberalizzazione ed una maggiore efficienza complessiva del sistema, presupposti ineludibili per il conseguimento di effettive riduzioni dei costi delle procedure.
Testo dell’emendamento
Dopo l’articolo …, sono inseriti i seguenti:
«Articolo ___. (Funzioni degli avvocati). – 1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Articolo 4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo professionale possono levare il protesto di cambiali e di assegni bancari.
L’avvocato nel compimento degli atti previsti dal primo comma acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.».».
«Articolo ___. (Funzioni dei commercialisti). – 1. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34», nel comma 3, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) le funzioni di levata di protesto di cambiali e di assegni bancari, nello svolgimento delle quali il professionista acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale;».».
«Articolo ___. (Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669). – 1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 68:
1) al primo comma, dopo le parole: «da un notaro o» sono inserite le seguenti: «da un avvocato o da un iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero»;
2) al secondo comma, dopo la parola: «notaro» sono inserite le seguenti: «, avvocato, iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti»;
b) all’articolo 69, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dal notaro o» sono inserite le seguenti: «dall’avvocato o dall’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti o»;
c) all’articolo 71, primo comma, numero 5), dopo le parole: «del notaro o» sono inserite le seguenti: «dell’avvocato o dell’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti o»;
d) all’articolo 73, primo comma, dopo le parole: «I notari,» sono inserite le seguenti: «, gli avvocati, gli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti,».».
«Articolo ___. (Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736). – 1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 60:
1) al primo comma, dopo le parole: «da un notaro o» sono inserite le seguenti: «da un avvocato o da un iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero»;
2) al secondo comma, dopo la parola: «notaro» sono inserite le seguenti: «, avvocato, iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti»;
b) all’articolo 61, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dal notaro o» sono inserite le seguenti: «dall’avvocato o dall’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti o»;
c) all’articolo 63, primo comma, numero 5), dopo le parole: «del notaro o» sono inserite le seguenti: «dell’avvocato o dell’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti o»;
d) all’articolo 65, primo comma, dopo le parole: «I notari,» sono inserite le seguenti: «, gli avvocati, gli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti,».».
«Articolo ___. (Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349). – 1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, primo periodo, dopo la parola: «notaio,» sono inserite le seguenti: «dall’avvocato, dall’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,»;
b) all’articolo 2:
1) al primo comma, dopo le parole: «il notaio» sono inserite le seguenti: «, l’avvocato, l’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «del notaio» sono inserite le seguenti: «, dell’avvocato, dell’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;
3) al quarto comma, dopo le parole: «Il presentatore del notaio» sono inserite le seguenti: «, il presentatore dell’avvocato, il presentatore dell’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;
c) all’articolo 3:
1) al primo comma, dopo le parole: «del notaio» sono inserite le seguenti: «, dell’avvocato, dell’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;
2) al secondo comma, dopo la parola: «notaio» sono inserite le seguenti: «, ciascun avvocato, ciascun iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;
3) al terzo comma, dopo la parola: «notaio» sono inserite le seguenti: «, avvocato, iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;
4) al quarto comma, dopo le parole: «del notaio» sono inserite le seguenti: «dell’avvocato, dell’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;
d) all’articolo 4, primo comma, dopo le parole: «del notaio» sono inserite le seguenti: «, il presentatore dell’avvocato, il presentatore dell’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» e dopo la parola: «notaio» sono inserite le seguenti: «, dell’avvocato, dell’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;
e) all’articolo 6, dopo le parole: «un notaio» sono inserite le seguenti: « avvocato, iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;
f) all’articolo 7:
1) al primo comma, dopo le parole: «Ai notai» sono inserite le seguenti: «, agli avvocati, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;
2) al secondo comma, dopo la parola: «notaio» sono inserite le seguenti: «, avvocato, iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;
3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Per ciascun titolo protestato, l’avvocato o l’iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono tenuti a versare alle rispettive Casse nazionali di previdenza e assistenza, il contributo del venti per cento sull’importo del diritto percepito ai sensi del presente articolo.»;
g) all’articolo 10:
1) al secondo comma, dopo le parole: «i consigli notarili,» sono inserite le seguenti: «degli ordini degli avvocati e degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,», nonché dopo le parole: «dei notai,» sono inserite le seguenti: «degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione, nell’ambito delle categorie dei notai, degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli delle predette categorie professionali.»;
h) nell’articolo 13 sono aggiunti infine i seguenti commi:
«La annotazione dei protesti cambiari sarà fatta dagli avvocati e dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dai presidenti dei rispettivi ordini territorialmente competenti o da un consigliere dagli stessi delegato, prima di essere posto in uso.
Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.».».
Relazione
Il presente emendamento, composto da cinque articoli, intende estendere agli avvocati e agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili le funzioni relative alla levata del protesto di cambiali e assegni bancari. L’esigenza avvertita, e che il proposto emendamento intende soddisfare, è quella di assicurare ai cittadini e agli operatori economici un sistema efficiente che garantisca risposte rapide alle proprie esigenze, nell’ottica della liberalizzazione e della riduzione dei costi delle procedure. L’obiettivo di una maggiore efficienza complessiva del sistema è perseguito con l’attribuzione delle predette funzioni anche agli avvocati e agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La scelta di attribuire anche ai predetti professionisti funzioni oggi riservate, nell’ambito delle categorie professionali, ai notai è determinata dal fatto che le capacità e le competenze degli avvocati e degli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono evidentemente sufficienti a tal fine. Il primo articolo attribuisce agli avvocati le funzioni di levata di protesto per gli assegni bancari e le cambiali. Il secondo articolo dispone, allo stesso modo, che anche gli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possono esercitare le medesime funzioni. Gli altri tre articoli prevedono le consequenziali modifiche al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e alla legge 12 giugno 197.

