Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

DECALOGO DELLE SEMPLIFICAZIONI
DI ADEMPIMENTI GRAVANTI SU CITTADINI E IMPRESE IN AMBITO TRIBUTARIO E COMMERCIALE E NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

DOCUMENTO CHIUSO IL 28 FEBBRAIO 2009

SOMMARIO

PREMESSA    

1 - SEPARAZIONI TRA CONIUGI    

Testo del primo emendamento (separazioni consensuali)    
Relazione al primo emendamento (separazioni consensuali)    
Testo del secondo emendamento (separazioni giudiziali)    
Relazione al secondo emendamento (separazioni giudiziali)    

2 - ATTI DI TRASFERIMENTO AVENTI PER OGGETTO AZIENDE

Testo dell’emendamento    
Relazione    

3 - ATTI DI TRASFERIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI 

Testo dell’emendamento    
Relazione    

4 - ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI CONTABILI 

Testo dell’emendamento    
Relazione    

5 - SCOMPUTO RITENUTE PER PROFESSIONISTI IN FORMA ASSOCIATA  

Testo dell’emendamento    
Relazione

PREMESSA

Il presente documento annovera dieci proposte di modifica normativa che hanno quale comune denominatore quello della semplificazione di adempimenti e procedure burocratiche che gravano sui cittadini e sulle imprese. Gli ambiti presi in considerazione da queste proposte di modifica normativa sono alcuni di quelli ove insistono le competenze che caratterizzano l’oggetto e l’agire quotidiano dell’attività di dottore commercialista ed esperto contabile. Si va da temi legati all’amministrazione della giustizia, a quelli concernenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, nonché l’archiviazione dei dati contabili delle imprese. Alcune proposte di emendamento normativo sono state elaborate direttamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, altre sono state invece segnalate dagli Ordini locali, su espresso invito del Consiglio Nazionale. Tutte le proposte sono state esaminate dai tecnici dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Pur non esaurendo il ben più ampio novero di proposte di modifica normativa finalizzata alla semplificazione, i dieci emendamenti qui riportati rappresentano gli spunti sui quali la nostra Professione vuole richiamare l’attenzione del legislatore in questa fase. Le due proposte di più ampio respiro e di più rilevante impatto, in termini di semplificazione ed abbattimento di oneri, sono quelle concernenti le procedure in materia di separazioni consensuali e giudiziali tra coniugi e la procedura di deposito presso il registro delle imprese degli atti di affitto e di cessione d’azienda. Strettamente correlata a questa seconda semplificazione procedurale, si pone la terza proposta di emendamento, concernente la procedura di deposito presso il pubblico registro automobilistico degli atti di trasferimento dei beni mobili registrati. Le altre proposte di semplificazione riguardano invece:
q    la disciplina in materia di archiviazione elettronica dei dati contabili delle imprese;
q    lo scomputo delle ritenute alla fonte subite dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti;
q    lo scomputo delle ritenute alla fonte operate, ma non certificate dal sostituto di imposta;
q    l’abrogazione della qualifica di sostituto di imposta per curatori fallimentari e commissari liquidatori;
q    la compressione della periodicità di inoltro telematico delle comunicazioni concernenti le dichiarazioni di intento ricevute dai fornitori dei c.d. “esportatori abituali” ai fini IVA;
q    la documentazione probatoria concernente le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente per l’artista o il professionista;
q    la procedura concernente la levata del protesto di cambiali e di assegni bancari.


1 - SEPARAZIONI TRA CONIUGI

La prima delle semplificazioni proposte riguarda gli aspetti procedurali concernenti lo scioglimento del matrimonio e la separazione tra coniugi. In estrema sintesi, le disposizioni propongono di introdurre una procedura che velocizzi i tempi della separazione tra coniugi, abbattendone anche i relativi oneri per le parti, sia nell’ipotesi di separazione consensuale che nell’ipotesi di separazione giudiziale. Il procedimento di separazione necessità di alcuni interventi atti, da un lato, a decongestionare l’apparato burocratico e ad assicurare maggiore celerità nella chiusura e nella pronuncia di separazione, dall’altro, volti a facilitare la ricostruzione del patrimonio dei coniugi – specie nelle ipotesi di separazione consensuale – al fine dell’esatta quantificazione dell’assegno di mantenimento di cui agli artt. 155 e 156 c.c.
Sotto il primo profilo, infatti, recenti statistiche evidenziano come i tempi per ottenere la pronuncia di una separazione consensuale si aggirano introno ai 150 giorni, mentre quelli necessari per la pronuncia di una separazione giudiziale sono all’incirca di 890 giorni. I tempi necessari per pervenire alla pronuncia di divorzio oscillano tra un anno (in caso di separazione consensuale) e 4 anni (in caso di separazione giudiziale). Inoltre, la legge 80/2005 ha imposto ai coniugi di comparire alla prima udienza di cui all’art. 707 c.p.c. personalmente e con l’assistenza del difensore, gravando le parti di costi ulteriori. A tale proposito, giova sottolineare che i dati ISTAT relativi al 2005 evidenziano 94.785 separazioni consensuali e relativi giudizi di divorzio, cui si aggiungono 34.542 separazioni giudiziali e relativi giudizi di divorzio. Considerato che l’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani stima in 4.000 euro il costo medio dell’assistenza legale per i due coniugi nell’ambito della procedura di separazione consensuale e 14.000 euro quello medio nell’ambito della procedura di separazione giudiziale, l’ammontare complessivo di oneri su base annua per le procedure di separazione consensuale e giudiziale si aggira intorno agli 860 milioni di euro. È del tutto evidente, dunque, l’ampio margine di risparmio che può essere assicurato ai cittadini attraverso modifiche procedurali finalizzate ad una più rapida e agevole conclusione delle procedure medesime. Sotto il secondo profilo, va evidenziato che la recente legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 (vigente dal 16 marzo 2006) ha stabilito che nelle cause di separazione e divorzio spetti al giudice fissare la misura e il modo in cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento e all’educazione dei figli nati in costanza di matrimonio innovando profondamente l’art. 155, comma quarto, codice civile. Nell’espletare tale funzione il giudice deve prendere in considerazione molteplici dati (come peraltro si desume dall’art. 155, comma 4, c.c.) onde ricostruire il patrimonio e la capacità reddituale dei coniugi, tanto che l’ultimo comma della medesima norma prevede che nel caso in cui le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice può disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione anche se intestati a soggetti diversi. Inoltre il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadisce che, al fine della valutazione della congruità dell’assegno, il giudice, oltre a tenere in considerazione gli elementi da cui evincere il tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio e oltre a valutare il reddito che emerge dalla documentazione fiscale prodotta dalle parti, deve tener conto di altri elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici (quali ad esempio valutazione del patrimonio generalmente inteso). Gran parte del giudizio si forma pertanto su questioni attinenti valutazioni di tipo patrimoniale (per quanto riguarda il mantenimento) e di tipo psicologico (per quanto riguarda l’affidamento della prole). Nel caso di separazioni consensuali, si potrebbe dunque consentire alle parti di risolvere le questioni connesse all’istanza di separazione consensuale non nelle sedi processuali, bensì presso professionisti con specifiche competenze nelle materie oggetto del giudizio. Differente il discorso da farsi in merito alla separazione giudiziale. Come detto è generalmente avvertita la necessità di ridurre i tempi e conseguentemente i costi dei procedimenti di separazione, specie se si considera la durata media dei medesimi fino alla pronuncia della sentenza di divorzio. Considerate le specificità del procedimento giudiziale di separazione che è contraddistinto da un’elevata conflittualità tra i coniugi rispetto ai punti maggiormente qualificanti la separazione medesima (quali ad esempio, mantenimento del coniuge, mantenimento della prole o se richiesto addebito della separazione), é nostra convinzione che il ruolo del giudice non possa essere sostituito dall’intervento di professionisti o di collegi di professionisti, come sopra suggerito nell’emendamento precedentemente proposto, né il procedimento descritto negli artt.706 e ss. c.p.c. modificato nella sua struttura. Nondimeno, v’è da dire che frequentemente proprio l’accertamento delle posizioni economico-patrimoniali dei coniugi assume rilievo sia nella causa di separazione, sia quando le parti richiedano la modifica dei provvedimenti precedentemente assunti e conseguenti alla separazione (si pensi alla revisione dell’assegno di mantenimento) e che tale rilievo si traduca in lunghi ed estenuanti fasi di lite. Al verificarsi di simili ipotesi, affidare quanto prima possibile la consulenza tecnica d’ufficio ad un soggetto che disponga di competenze e professionalità in materie economiche si tradurrebbe nella elisione ab origine di tali lungaggini.
Testo del primo emendamento (separazioni consensuali)
Dopo l’articolo …, è inserito il seguente:
«Articolo ….. (Semplificazioni relative alla procedura di separazione consensuale tra coniugi). – 1. Dopo il comma quinto dell’art. 711 del codice di procedura civile, sono  inseriti i seguenti commi: «6. Nei casi di separazione consensuale i coniugi possono chiedere al tribunale il procedimento abbreviato di cui al comma seguente. 7. Il giudice nomina un collegio di esperti scegliendo tra quanti risultino iscritti all’albo degli avvocati oppure dei notai, all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli psicologi, al fine di stabilire i provvedimenti riguardanti i coniugi, la prole e il mantenimento. 8. Il collegio è tenuto a redigere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’incarico un verbale (referto) sulla base del quale il giudice provvede a quantificare l’assegno di mantenimento e a decidere sull’affidamento dei figli ai sensi dell’articolo 155 del codice civile. 9. Resta ferma la possibilità per i coniugi di rifiutare l’esito del referto degli esperti. In questo caso si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi e il referto può essere adeguatamente valutato nell’ambito del procedimento di separazione».».
Relazione al primo emendamento (separazioni consensuali)
L’emendamento proposto ha il pregio di consentire alle parti di risolvere le questioni connesse all’istanza di separazione consensuale non nelle sedi processuali, bensì presso professionisti con specifiche competenze nelle materie oggetto del giudizio. Ciò consente una notevole riduzione di costi e di tempi. Per un verso, infatti, le parti vedrebbero ridursi le spese per l’assistenza legale e sarebbero costrette a perdere meno giornate lavorative per essere presenti in udienza, per altro verso si eviterebbe l’affollamento dei locali giudiziari in virtù della composizione dei contrapposti interessi presso gli studi dei professionisti. Tale misura consente di allineare il nostro Paese a quelli del resto dell’Europa dove la durata dei procedimenti di separazione è notevolmente inferiore (si stima, infatti, che i tempi di svolgimento del procedimento abbreviato siano dimezzati rispetto a quello ordinario) garantendo la stessa certezza quanto a diritti dei coniugi e della prole del procedimento ordinario e attualmente disciplinato nel codice di rito.
Testo del secondo emendamento (separazioni giudiziali)
Dopo l’articolo …, è inserito il seguente:
«Articolo ….. (Semplificazioni relative alla procedura di separazione giudiziale tra coniugi). – 1. Dopo il comma secondo dell’articolo 156 del codice di procedura civile, è inserito il seguente comma: «3. Il giudice ai fini di determinare quanto previsto nel comma primo procede alla nomina di un CTU scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ». 2. Dopo il comma secondo dell’articolo 710 del codice di procedura civile, è inserito il seguente comma: «3. In tali casi il tribunale può procedere ai sensi dell’articolo 156 comma terzo, del codice civile».».
Relazione al secondo emendamento (separazioni giudiziali)
Considerata la complessità delle dichiarazioni fiscali e la loro difficile lettura, la necessità di procedere a delicate valutazioni di tipo patrimoniale che coinvolgono beni, diritti e valori che richiedono specifiche competenze tecniche, nonché la necessità di ridurre i tempi del giudizio, il giudice dovrebbe  procedere alla nomina di un CTU scelto fra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Infatti, l’oggetto della professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all’art. 1, comma 1, D.Lgs. 139/2005, attribuisce loro competenza specifica nelle materie economiche, tributarie e finanziarie, tra cui certamente la valutazione di aziende e patrimoni, la attendibilità di bilanci e di ogni documento contabile, la determinazione del reddito. Dunque, la definizione della capacità reddituale e patrimoniale dei coniugi fin dalla prima fase del processo, desumibile dalla documentazione anche fiscale di entrambi, dovrà costituire elemento certo di partenza per la soluzione delle controversie e non più un elemento di estenuante contesa definibile solo in fase avanzata del processo stesso. Agli stessi professionisti il tribunale dovrà rivolgersi ogni qualvolta le parti richiedano la modificazione dei provvedimenti assunti a seguito della separazione.


2 - ATTI DI TRASFERIMENTO AVENTI PER OGGETTO AZIENDE

La seconda delle semplificazioni proposte riguarda gli adempimenti connessi al deposito per l’iscrizione nel il registro delle imprese degli atti che comportano il trasferimento della proprietà o del godimento su aziende e rami di azienda. In estrema sintesi, la disposizione estende agli atti di cessione di azienda privi di componente immobiliare e a tutti gli atti di affitto d’azienda (compresi quelli aventi componente immobiliare) la procedura di deposito presso il registro delle imprese, mediante sottoscrizione dell’atto telematico con firma digitale, che il co. 1-bis dell’art. 36 del DL 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ha introdotto con riferimento agli atti di trasferimento di partecipazioni in srl.
Testo dell’emendamento
Dopo l’articolo …, è inserito il seguente:
«Articolo ….. (Disposizioni in materia di contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda). – 1. Salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto,  gli atti di cui al primo comma dell’articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ai fini del loro deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese. Gli atti di cui al precedente periodo, sottoscritti con firma digitale, sono depositati, entro trenta giorni, per l’iscrizione nel registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. 2. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. 3. Gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento della proprietà o del godimento delle aziende di cui al primo comma del presente articolo, nonché al contestuale pagamento telematico dell’imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell’articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. 4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al terzo comma.».
Relazione
L’art. 2556 del codice civile, nel testo modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 310 (c.d. legge “Mancino”), stabilisce che:
«1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.».
Per effetto di quanto previsto dalla richiamata disposizione:
q    gli atti di trasferimento della proprietà e del godimento di aziende non sono soggetti a requisiti di forma particolari e possono in linea di principio perfezionarsi anche oralmente (la forma scritta è richiesta solo ad probationem), salvo che particolari forme si rendano necessarie in ragione della natura dei singoli beni che compongono l’azienda e per la particolare natura del contratto;
q    l’obbligo della formalizzazione in scrittura privata autenticata o atto pubblico attiene esclusivamente alla procedura di deposito degli atti, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese.
La finalità per la quale la legge richiede, per i contratti in esame, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata è, dunque, essenzialmente quella di garantire l’effettiva provenienza dell’atto da parte di coloro che lo sottoscrivono nonché la data di effettiva sottoscrizione dello stesso.
È evidente che detta finalità, in seguito all’evoluzione della normativa in materia di dematerializzazione degli atti giuridici, è efficacemente perseguibile attraverso strumenti tecnologici alternativi alla “tradizionale” autentica notarile delle sottoscrizioni autografe delle parti contraenti apposte in calce ad un contratto redatto in formato cartaceo ovvero al “tradizionale” atto rogato dal notaio. Allo stato attuale, infatti, la certezza in ordine alla “provenienza” dell’atto e all’identificazione delle parti contraenti (c.d. autenticità) può essere garantita in modo altrettanto efficace dalla predisposizione di documenti informatici sottoscritti con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82. La certezza in ordine alla data di stipulazione dell’atto può invece essere garantita dalla cosiddetta marcatura temporale del documento informatico sottoscritto digitalmente dalle parti. Le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico e dalla telematica sono attualmente senz’altro in grado di mettere a disposizione di cittadini ed imprese strumenti alternativi ai tradizionali meccanismi di autentica di firma, affidati alla competenza esclusiva dei notai (gli unici a suo tempo disponibili per il legislatore del 1993). Attraverso tali strumenti alternativi è possibile ottenere vantaggi in termini di riduzione dei costi amministrativi gravanti su cittadini ed imprese e di semplificazione dei rapporti tra questi ultimi e la pubblica amministrazione, come già accaduto con riferimento alla nuova disciplina in materia di atti di trasferimento delle partecipazioni in società a responsabilità limitata prevista dall’art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla luce delle predette considerazioni e per le ragioni sopra evidenziate, il presente emendamento si propone di estendere ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di aziende la disciplina già prevista dall’art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di atti di trasferimento delle partecipazioni in società a responsabilità limitata. L’emendamento prevede l’estensione agli atti redatti con le modalità in oggetto la disciplina tributaria applicabile agli atti pubblici e alle scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di aziende, al fine di garantire la sostanziale neutralità dell’innovazione normativa rispetto alle dinamiche del gettito erariale, in special modo per quanto attiene ai profili di imposizione indiretta. Inoltre, sempre in analogia a quanto già previsto dal legislatore con riferimento alle semplificazioni introdotte in materia di atti di trasferimento di partecipazioni di srl, l’emendamento attribuisce agli intermediari abilitati, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340, gli stessi obblighi e responsabilità, in materia di versamento delle imposte indirette correlate all’atto, che gravano sui notai, al fine di assicurare identica tutela alla pretesa erariale. La proposta modifica normativa è in grado di realizzare una sensibile riduzione degli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese, tenuto conto che i dati ISTAT riferiti agli atti notarili del 2004 mettono in evidenza che in Italia sono stati stipulati 68.222 atti di cessione d’azienda e 32.723 atti di affitto d’azienda, per un totale di 100.945 atti. Considerato che la semplificazione interessa tutti gli atti di affitto d’azienda (32.723) ed anche tutti gli atti di cessione d’azienda senza componente immobiliare (approssimabili in 50.000, ossia circa il 70% del totale), si tratta di una norma in grado di assicurare un potenziale risparmio di circa 160 milioni di euro su base annua per imprese e cittadini (somma ottenuta moltiplicando il numero di atti per un valore unitario di 2.000 euro, ossia pari al valore unitario già assunto come riferimento dal Governo, nel caso dei trasferimenti di partecipazioni).

3 - ATTI DI TRASFERIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI

La terza delle semplificazioni proposte riguarda la circolazione dei beni mobili registrati. In estrema sintesi, la disposizione attribuisce, all’intermediario abilitato al deposito presso il registro delle imprese degli atti di cessione d’azienda sottoscritti con firma digitale (conformemente a quanto previsto dal precedente emendamento), anche la potestà di depositare l’atto ai fini della iscrivibilità sul pubblico registro automobilistico del trasferimento del bene mobile registrato eventualmente compreso nel più ampio trasferimento dell’azienda o del ramo d’azienda cui il bene è relativo.
Testo dell’emendamento
Dopo l’articolo …, è inserito il seguente:
"Articolo ….. (Disposizioni in materia di atti aventi per oggetto il trasferimento di beni mobili registrati). – 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, è inserito il seguente comma: «1.bis. Gli atti di cui al primo comma possono essere sottoscritti con firma digitale dalle parti nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e sono depositati per l’iscrizione presso il p.r.a. a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2- quater della l.n. 340 del 24 novembre 2000».».
Relazione
La finalità per la quale la legge richiede l’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazione relative agli atti di cui sopra (alienazione e costituzione di diritti di garanzia su beni mobili registrati) é essenzialmente quella di garantire l’effettiva provenienza dell’atto da parte di coloro che lo sottoscrivono nonché la data di effettiva sottoscrizione dello stesso. A seguito all’evoluzione della normativa in materia di dematerializzazione degli atti giuridici, la certezza in ordine alla “provenienza” dell’atto e all’identificazione delle parti contraenti (c.d. autenticità) può essere garantita in modo altrettanto efficace dalla predisposizione di documenti informatici sottoscritti con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82. La certezza della data di stipulazione dell’atto può invece essere garantita dalla cosiddetta marcatura temporale del documento informatico sottoscritto digitalmente dalle parti. Il presente emendamento va letto in stretta correlazione con quello precedente, relativo agli atti di trasferimento di aziende e finalizzato a consentirne l’iscrivibilità sul registro delle imprese in caso di sottoscrizione mediante firma digitale e deposito a cura di un intermediario abilitato, di cui all’art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Nell’istante in cui nel complesso aziendale trasferito risulta compreso un bene mobile registrato, si rende infatti opportuno, per evidente esigenze di semplificazione e di riduzione degli oneri per imprese e cittadini, che l’intermediario incaricato del deposito dell’atto di trasferimento dell’azienda presso il registro delle imprese possa svolgere anche la funzione di deposito dell’atto medesimo ai fini dell’iscrizione del trasferimento del bene mobile registrato sul pubblico registro automobilistico. D’altro canto, sempre in un’ottica di semplificazione, tale prerogativa di autenticazione risulta già ampliata a soggetti diversi dal notaio, per effetto di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

4 -ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI CONTABILI

La quarta delle semplificazioni proposte riguarda la modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi informatici.
In estrema sintesi, la disposizione mira ad allineare la periodicità di apposizione della firma digitale e della marcatura temporale sui registri contabili per i quali si sceglie l’archiviazione elettronica, con la periodicità di stampa dei medesimi registri per i quali si sceglie l’archiviazione cartacea.
Testo dell’emendamento
Dopo l’articolo …, è inserito il seguente:
«Articolo ..... (Disposizioni in materia di tenuta dei registri contabili). – 1. Dopo il comma 4 dell’art. 2215-bis del codice civile è inserito il seguente comma: «Nei casi in cui la normativa vigente preveda una cadenza temporale superiore a tre mesi per la riproduzione a stampa o l’invio in conservazione a norma dei libri, repertori e scritture, l’apposizione della firma digitale e della marcatura temporale può essere effettuata, in deroga a quanto previsto ai commi terzo e quarto del presente articolo, nel rispetto di tale cadenza temporale».».
Relazione
Il comma 12-bis dell’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha inserito nel codice civile il nuovo articolo 2215-bis, al fine di prevedere una modalità alternativa a quella cartacea, per la tenuta e la conservazione dei libri, dei repertori, delle scritture e della documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, devono essere predisposte dalle imprese. Tale modalità alternativa consiste nella possibilità di formare e conservare i predetti libri, repertori, scritture e documentazione con strumenti informatici. In questo caso, viene però richiesta l’apposizione della firma digitale e della marcatura temporale con periodicità trimestrale. La previsione di siffatta modalità alternativa di tenuta e conservazione dei libri, repertori, scritture e documentazione si pone come obiettivo quello della semplificazione degli adempimenti delle imprese, in particolar modo per quel che concerne il venir meno dell’obbligo di conservazione dei medesimi su supporto cartaceo. Tuttavia, per quanto concerne la tenuta dei registri contabili, le novità introdotte dal comma 12-bis dell’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, finiscono per determinare un aggravio degli adempimenti delle imprese, qualora si optasse per l’archiviazione elettronica dei medesimi, anziché per l’archiviazione su supporto cartaceo. Infatti, con specifico riferimento ai registri contabili, il comma 4-ter dell’articolo 7 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1994, n. 489, stabilisce che: «A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza». Ecco quindi che, con specifico riferimento alla tenuta dei registri contabili, le novità introdotte dal comma 12-bis dell’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, determinano il seguente paradosso:
q    se ci si avvale della “tradizionale” archiviazione cartacea, gli obblighi di stampa, ai fini della conservazione su supporto cartaceo, possono essere adempiuti con cadenza annuale, nell’ampio termine rappresentato dal terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo cui le scritture contabili si riferiscono;
q    se ci si avvale della “nuova” archiviazione elettronica, gli obblighi di apposizione della firma digitale e della marcatura temporale, ai fini della conservazione su supporto informatico, devono essere adempiuti con cadenza trimestrale, nel rispetto di termini assai più stringenti.
L’emendamento proposto mira a riallineare i termini di archiviazione elettronica dei registri contabili con quelli di archiviazione cartacea dei medesimi, al fine di consentire alle imprese di fruire concretamente di questa importante opportunità di semplificazione, laddove invece, senza questa modifica, essa finirebbe per tradursi in un aggravio di adempimenti e dei relativi oneri, per quel che concerne la tenuta dei registri contabili.

5 - SCOMPUTO RITENUTE PER PROFESSIONISTI IN FORMA ASSOCIATA

La quinta delle semplificazioni proposte concerne la questione dello scomputo delle ritenute subite a titolo di acconto IRPEF dalle società semplici e dalle associazioni professionali per il tramite delle quali più professionisti operano in forma associata. In estrema sintesi, la disposizione mira ad evitare, nell’attuale periodo di crisi economica, gli squilibri finanziari derivanti dalle croniche situazioni di credito IRPEF in cui versano i soci delle società semplici e gli artisti e i professionisti associati per effetto di ritenute loro imputate in eccesso da parte dell’ente partecipato, con evidenti vantaggi anche per l’amministrazione finanziaria che sarà in tal modo chiamata a gestire un numero inferiore di richieste di rimborso, con i conseguenti riflessi positivi in termini di semplificazione e di minori costi amministrativi di gestione delle procedure.
Testo dell’emendamento
Dopo l’articolo …, è inserito il seguente:
«Articolo ..... (Disposizioni in tema di scomputo e compensazione delle ritenute ai fini dell’IRPEF). – 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le società semplici e le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono utilizzare ai fini delle compensazioni di cui al comma 1 anche le ritenute alla fonte subite a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le quali l’avente diritto rinuncia espressamente all’imputazione per trasparenza, ai sensi del comma 1 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» 2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente periodo: «Tuttavia, nel caso delle società semplici e delle associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ciascun singolo socio o associato può rinunciare espressamente all’imputazione della propria quota di ritenute alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di consentire all’associazione l’utilizzo in compensazione della relativa eccedenza, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».».
Relazione
L’art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 impone, come è noto, ai sostituti d’imposta di cui all’art. 23 del medesimo decreto l’obbligo di effettuare sui redditi di lavoro autonomo corrisposti “a soggetti residenti nel territorio dello Stato” una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui i redditi di lavoro autonomo siano percepiti da società semplici ovvero da associazioni tra artisti e professionisti di cui all’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Detti soggetti non assumono tuttavia la qualifica di soggetti passivi ai fini dell’IRPEF, in virtù del principio di trasparenza loro applicabile ai sensi del menzionato art. 5 del TUIR. Soggettività passiva invece riconosciuta ai fini degli altri tributi (in primis, IRAP e IVA), nonché ai fini contributivi. È proprio la carenza di soggettività passiva di tali enti ai fini delle imposte sui redditi che ha giustificato, sin dalla riforma degli anni settanta, la particolare disciplina di scomputo delle ritenute subite dagli stessi, ora trasfusa nell’art. 22, comma 1, terzo periodo, del TUIR, secondo cui “le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’art. 5 (n.d.r.: TUIR) si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”. Disciplina quanto mai opportuna, in un’epoca in cui il sistema di riscossione dei tributi e contributi operava “a compartimenti stagni”, senza alcuna possibilità di compensazione tra debiti e crediti facenti capo, a vario titolo, sul medesimo contribuente. Ai fini delle imposte sui redditi, società semplici e associazioni artistiche e professionali si trovano, infatti, nella “scomoda” posizione di sostituiti (soggetti passivi di ritenuta) sui redditi da loro percepiti, pur non risultando soggetti passivi del tributo. Sicché le ritenute da loro subite, non possono che essere scomputate dai soci e dagli associati, effettivi debitori delle imposte sui redditi realizzati dal soggetto partecipato. La ricostruzione dell’originaria ratio giustificativa della disciplina dello scomputo delle ritenute subite da società semplici e associazioni artistiche e professionali ne evidenzia la natura di norma di favore per i contribuenti, assolutamente necessaria nel previgente sistema di riscossione in cui le ritenute subite dal soggetto partecipato non potevano essere compensate con eventuali altri debiti fiscali e contributivi del medesimo soggetto. Soltanto nel 1997, con l’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene riconosciuta ai contribuenti la facoltà di compensare importi a credito e a debito relativi agli oneri fiscali e previdenziali di cui al comma 2 del citato art. 17. È evidente come, alla luce di tale rilevante novità normativa, il disposto dell’art. 22 del TUIR risulti attualmente penalizzante nei casi in cui al socio o all’associato siano state attribuite “per trasparenza” ritenute (subite dal soggetto partecipato) per un ammontare eccedente l'imposta netta sul reddito complessivo dovuta dallo stesso. In tali situazioni, i soci o associati si trovano costretti a chiedere il rimborso delle eccedenze di ritenute loro attribuite “pro-quota”dalla società o ente partecipato (o, in alternativa, sono costretti a riportare al periodo d’imposto successivo le medesime eccedenze), pur essendo il soggetto partecipato comunque obbligato al versamento dei “propri” debiti fiscali e contributivi. L’emendamento qui proposto evita tale ingiustificata penalizzazione, adeguando il disposto dell’art. 22 del TUIR ai rinnovati meccanismi di riscossione di imposte e contributi, che prevedono attualmente, come già ricordato, la possibilità di compensare le ritenute effettuate ai fini dell’IRPEF con eventuali altri oneri fiscali e contributivi facenti capo sullo stesso soggetto che ha subito dette ritenute (cfr. il citato art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997). La modificazione normativa consente dunque alle società semplici e alle associazioni artistiche o professionali di scomputare l’eccedenza delle ritenute subite rispetto all'imposta netta sul reddito complessivo di ciascun socio o associato, in virtù della considerazione che si tratta pur sempre di ritenute subite “in proprio” dal soggetto partecipato su redditi dallo stesso prodotti. L’emendamento ha il pregio di evitare, nell’attuale periodo di crisi economica, gli squilibri finanziari derivanti dalle croniche situazioni di credito IRPEF in cui versano i soci delle società semplici e gli artisti e i professionisti associati per effetto di ritenute loro imputate in eccesso da parte dell’ente partecipato, con evidenti vantaggi anche per l’amministrazione finanziaria che sarà in tal modo chiamata a gestire un numero inferiore di richieste di rimborso, con i conseguenti riflessi positivi in termini di semplificazione e di minori costi amministrativi di gestione delle procedure.