L’Agenzia fa il punto in tema di imprese estere controllate, in relazione all’integrale indeducibilità dei costi della partecipazione e all’irrilevanza delle variazioni con riversamento certo e predeterminato. Precisa, inoltre, che, per individuare un regime fiscale privilegiato estero rileva solo la corrispondente IRES e non la tassazione dei soci al momento della distribuzione dei dividendi.
Unica condizione, per accedere nuovamente all’agevolazione, è che la quota acquistata a titolo oneroso venga trasferita, anche tramite donazione, entro un anno dalla compravendita della nuova abitazione.
In caso di maggiore imposta versata per erronea applicazione del regime fiscale, dipendenti ed ex dipendenti potranno recuperare quanto versato in più tramite istanza di rimborso.
La natura risarcitoria della somma liquidata al lavoratore che era stato destituito dal suo incarico non osta all’applicazione della trattenuta sui redditi delle persone fisiche.